Art. 21 
 
                  Atti di programmazione sanitaria 
 
  1. All'art. 3 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5,  dopo  il
comma 5 e' aggiunto il seguente: 
    «5-bis. Gli atti di programmazione di cui alla presente legge, di
competenza dell'assessore o della  giunta  regionale,  sono  adottati
previo parere della  competente  Commissione  legislativa  permanente
dell'Assemblea regionale siciliana.».