Art. 21
Atti di programmazione sanitaria
1. All'art. 3 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, dopo il
comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Gli atti di programmazione di cui alla presente legge, di
competenza dell'assessore o della giunta regionale, sono adottati
previo parere della competente Commissione legislativa permanente
dell'Assemblea regionale siciliana.».