Art. 27 
 
                  Indennita' di residenza a favore 
                        dei farmacisti rurali 
 
  1. L'art. 1 della  legge  regionale  17  febbraio  1987,  n.  8  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 1 (Indennita' di residenza a favore dei farmacisti rurali).
- 1. L'Assessore regionale per la salute  provvede  ad  erogare,  con
decorrenza dal 1° gennaio 2023, ai titolari, direttori responsabili e
gestori provvisori di farmacie rurali di cui all'art. 1 della legge 8
marzo 1968,  n.  221  e  successive  modificazioni,  l'indennita'  di
residenza nella misura annua lorda di seguito indicata: 
      a) euro 50.000,00 per le  farmacie  ubicate  in  localita'  con
popolazione residente fino a 400  abitanti,  e  con  un  fatturato  a
carico del Servizio sanitario non superiore a euro 90.000,00; 
      b) euro 30.000,00 per le  farmacie  ubicate  in  localita'  con
popolazione residente da  401  e  fino  a  600  abitanti,  e  con  un
fatturato a carico  del  Servizio  sanitario  non  superiore  a  euro
110.000,00; 
      c) euro 20.000,00 per le  farmacie  ubicate  in  localita'  con
popolazione residente da  601  e  fino  a  800  abitanti,  e  con  un
fatturato a carico  del  Servizio  sanitario  non  superiore  a  euro
130.000,00; 
      d) euro 10.000,00 per le  farmacie  ubicate  in  localita'  con
popolazione residente da 801 e  fino  a  1.000  abitanti,  e  con  un
fatturato a carico  del  Servizio  sanitario  non  superiore  a  euro
150.000,00; 
      e) euro 6.000,00 per  le  farmacie  ubicate  in  localita'  con
popolazione residente da 1.001 e fino a 2.000 abitanti; 
      f) euro 3.500,00 per  le  farmacie  ubicate  in  localita'  con
popolazione residente da 2.001 e fino a 3.000 abitanti. 
  2. Qualora le farmacie di cui al comma 1, lettere a), b), c) e  d),
presentino un fatturato a carico del servizio sanitario  superiore  a
quello previsto per le  medesime  lettere,  alle  stesse  e'  erogata
l'indennita' di  residenza  prevista  per  la  fascia  immediatamente
successiva. 
  3. Ai fini della determinazione dell'indennita' di residenza di cui
al presente articolo si tiene conto  della  popolazione  del  comune,
localita' o  agglomerato  rurale  in  cui  e'  ubicata  la  farmacia,
prescindendo dalla popolazione della sede farmaceutica prevista dalla
pianta organica. 
  4. A far data dal 1° gennaio 2023 l'indennita' di residenza di  cui
al presente articolo viene rivalutata annualmente in  base  al  tasso
d'inflazione ufficiale relativo all'anno precedente. 
  5. Agli oneri derivanti dall'applicazione  del  presente  articolo,
pari a 500 migliaia di euro annui, si provvede  a  valere  sul  Fondo
sanitario regionale.».