Art. 27
Indennita' di residenza a favore
dei farmacisti rurali
1. L'art. 1 della legge regionale 17 febbraio 1987, n. 8 e'
sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Indennita' di residenza a favore dei farmacisti rurali).
- 1. L'Assessore regionale per la salute provvede ad erogare, con
decorrenza dal 1° gennaio 2023, ai titolari, direttori responsabili e
gestori provvisori di farmacie rurali di cui all'art. 1 della legge 8
marzo 1968, n. 221 e successive modificazioni, l'indennita' di
residenza nella misura annua lorda di seguito indicata:
a) euro 50.000,00 per le farmacie ubicate in localita' con
popolazione residente fino a 400 abitanti, e con un fatturato a
carico del Servizio sanitario non superiore a euro 90.000,00;
b) euro 30.000,00 per le farmacie ubicate in localita' con
popolazione residente da 401 e fino a 600 abitanti, e con un
fatturato a carico del Servizio sanitario non superiore a euro
110.000,00;
c) euro 20.000,00 per le farmacie ubicate in localita' con
popolazione residente da 601 e fino a 800 abitanti, e con un
fatturato a carico del Servizio sanitario non superiore a euro
130.000,00;
d) euro 10.000,00 per le farmacie ubicate in localita' con
popolazione residente da 801 e fino a 1.000 abitanti, e con un
fatturato a carico del Servizio sanitario non superiore a euro
150.000,00;
e) euro 6.000,00 per le farmacie ubicate in localita' con
popolazione residente da 1.001 e fino a 2.000 abitanti;
f) euro 3.500,00 per le farmacie ubicate in localita' con
popolazione residente da 2.001 e fino a 3.000 abitanti.
2. Qualora le farmacie di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d),
presentino un fatturato a carico del servizio sanitario superiore a
quello previsto per le medesime lettere, alle stesse e' erogata
l'indennita' di residenza prevista per la fascia immediatamente
successiva.
3. Ai fini della determinazione dell'indennita' di residenza di cui
al presente articolo si tiene conto della popolazione del comune,
localita' o agglomerato rurale in cui e' ubicata la farmacia,
prescindendo dalla popolazione della sede farmaceutica prevista dalla
pianta organica.
4. A far data dal 1° gennaio 2023 l'indennita' di residenza di cui
al presente articolo viene rivalutata annualmente in base al tasso
d'inflazione ufficiale relativo all'anno precedente.
5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo,
pari a 500 migliaia di euro annui, si provvede a valere sul Fondo
sanitario regionale.».