Art. 28
Tasse sulle concessioni governative regionali
1. All'art. 6 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24 e
successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1-quater e' aggiunto il seguente:
«1-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 2024 non si applicano
le voci di cui ai numeri d'ordine 6, 19, 36, 37, 38 e 45 della
tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e
successive modificazioni.»;
b) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. A decorrere dal 1° gennaio 2024, i pagamenti delle tasse
sulle concessioni regionali, delle sanzioni e degli interessi, sono
effettuati esclusivamente secondo le modalita' previste dall'art. 5,
comma 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.»;
c) il comma 7 e' abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2024.