Art. 28 
 
            Tasse sulle concessioni governative regionali 
 
  1. All'art. 6 della  legge  regionale  24  agosto  1993,  n.  24  e
successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo il comma 1-quater e' aggiunto il seguente: 
      «1-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 2024 non si  applicano
le voci di cui ai numeri d'ordine 6,  19,  36,  37,  38  e  45  della
tariffa allegata al decreto legislativo 22  giugno  1991,  n.  230  e
successive modificazioni.»; 
    b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
      «6. A decorrere dal 1° gennaio 2024, i  pagamenti  delle  tasse
sulle concessioni regionali, delle sanzioni e degli  interessi,  sono
effettuati esclusivamente secondo le modalita' previste dall'art.  5,
comma 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.»; 
    c) il comma 7 e' abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2024.