Art. 3 
 
           Riserve sul fondo di cui al comma 1 dell'art. 6 
             della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 
 
  1. Le disposizioni di cui al  comma  13  dell'art.  8  della  legge
regionale 25 maggio 2022, n. 13 si applicano anche per  gli  esercizi
finanziari 2023, 2024 e 2025  (Missione  18,  Programma  1,  capitolo
191301). 
  2. Al comma 3 dell'art. 9 della legge regionale 11 agosto 2017,  n.
15 e  successive  modificazioni,  le  parole  «l'ulteriore  sessennio
2017-2022»  sono  sostituite  dalle  parole   «l'ulteriore   novennio
2017-2025» e le parole «nove esercizi» sono sostituite  dalle  parole
«dodici esercizi». 
  3. Al comma 17 dell'art. 8 della legge regionale n.  13/2022,  dopo
le parole «pari a 1.970 migliaia di euro»  sono  aggiunte  le  parole
«per ciascuno degli esercizi finanziari 2022, 2023, 2024 e 2025». 
  4. Per le finalita' di cui all'art. 14  della  legge  regionale  16
ottobre 2019, n. 17 e successive modificazioni  e'  autorizzata,  per
gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025,  la  spesa  annua  di  850
migliaia di euro, cui si provvede a valere sulle assegnazioni di  cui
al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5  e
successive  modificazioni,  (Missione  18,  Programma   1,   capitolo
314142). 
  5. Per l'esercizio finanziario 2023 una quota pari al 2  per  cento
delle risorse di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale  n.
5/2014 e successive modificazioni e' destinata  alla  concessione  di
contributi in favore  dei  comuni  colpiti  dagli  eventi  calamitosi
straordinari di cui alle delibere della Giunta regionale n.  444  del
27 ottobre 2021, n. 455 del 5 novembre 2021 e n. 500 del 25  novembre
2021, al fine di provvedere alla ricostruzione, al ripristino e  alla
messa in  sicurezza  degli  immobili  adibiti  a  civile  abitazione,
attivita' produttive e commerciali e al ristoro dei danni  ai  mezzi,
veicoli e attrezzature  a  seguito  dei  predetti  eventi  calamitosi
(Missione  11,  Programma  2).   Con   apposito   provvedimento,   il
Dipartimento regionale della protezione civile trasferisce ai  comuni
le  somme  sulla  base  delle  richieste  dei  medesimi  comuni   che
provvedono all'istruttoria delle singole  pratiche  e  all'erogazione
del ristoro in favore dei soggetti danneggiati. 
  6. Al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 10 agosto 2022, n.
16, le parole «31 dicembre 2022» sono  sostituite  dalle  parole  «31
dicembre 2023» e  le  parole  «risorse  trasferite  per  le  medesime
finalita'» sono sostituite dalle parole «relative risorse.». 
  7. Il comma 14 dell'art. 13 della legge regionale 25  maggio  2022,
n. 13 e successive modificazioni e' abrogato. 
  8. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di
cui al comma  1  dell'art.  6  della  legge  regionale  n.  5/2014  e
successive modificazioni,  la  somma  di  500  migliaia  di  euro  e'
destinata  in  favore  dei  comuni  facenti  parte  dell'Associazione
nazionale dei comuni virtuosi e ripartita in  base  alla  popolazione
residente. 
  9. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di
cui al comma  1  dell'art.  6  della  legge  regionale  n.  5/2014  e
successive  modificazioni,  ai  comuni  in  cui  ricadono   le   aree
industriali e' destinata la  somma  di  2.000  migliaia  di  euro  da
ripartirsi proporzionalmente  all'estensione  territoriale  dell'area
industriale del comune competente per territorio. 
  10. Per  ciascun  anno  del  triennio  2023-2025,  a  valere  sulle
assegnazioni di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge  regionale  n.
5/2014 e successive modificazioni, la somma di 6.000 migliaia di euro
e' destinata ai comuni delle isole minori quale contributo alle spese
per il trasporto dei rifiuti via mare e ripartita in proporzione alle
spese effettivamente sostenute da ciascun comune nell'anno precedente
(Missione 18, Programma 1, capitolo 191322). 
  11. Per l'esercizio finanziario 2023 e' destinata la somma di 4.000
migliaia di euro, a valere sulle  assegnazioni  di  cui  al  comma  1
dell'art.  6  della  legge   regionale   n.   5/2014   e   successive
modificazioni, in favore  dei  comuni  per  le  spese  relative  alle
comunita' alloggio per disabili psichici (Missione 12,  Programma  2,
capitolo 183363). 
  12. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere  sulle  assegnazioni
di cui al comma 1 dell'art. 6  della  legge  regionale  n.  5/2014  e
successive modificazioni, ai comuni che  hanno  conseguito  nell'anno
precedente  a  quello  in  corso  il  riconoscimento   internazionale
Bandiera Blu da parte della Fondazione  per  l'educazione  ambientale
(FEA Italia) e' destinata la somma di 200  migliaia  di  euro  ed  ai
comuni che hanno conseguito nell'anno precedente a quello in corso il
riconoscimento Bandiera  Verde  da  parte  dei  pediatri  italiani  e
Bandiera  Lilla  da  parte  della  omonima  cooperativa  sociale   e'
destinata, rispettivamente, la somma di 100 migliaia di euro e di  50
migliaia di euro. La concessione del contributo Bandiera Blu  esclude
la concessione delle  altre  tipologie  di  contributo  indicate  nel
presente comma. I contributi sopra indicati sono ripartiti per il  50
per cento in base alla densita' demografica dei singoli comuni e  per
il restante 50 per cento in base  al  numero  dei  comuni  che  hanno
ottenuto i suddetti riconoscimenti e sono destinati all'attivazione o
al potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e  promozione
territoriale e turistica. Ai  comuni  cui  nell'anno  2022  e'  stato
conferito il  riconoscimento  di  comune  plastic  free  dall'omonima
associazione e' ripartita la somma di 63 migliaia di euro. 
  13. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere  sulle  assegnazioni
di cui al comma 1 dell'art. 6  della  legge  regionale  n.  5/2014  e
successive modificazioni, ai comuni che nell'anno precedente a quello
in corso hanno superato la  soglia  del  65  per  cento  di  raccolta
differenziata di rifiuti solidi urbani, in conformita'  all'art.  205
del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152   e   successive
modificazioni e al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare 26 maggio 2016, e' destinata  la  somma  di
2.000 migliaia di euro da ripartirsi per il 50 per cento in base alla
popolazione di cui all'ultimo censimento ISTAT e per il  restante  50
per cento in base al numero  dei  comuni  che  hanno  superato  detta
percentuale. Le certificazioni sono a cura dell'Agenzia regionale per
la protezione  dell'ambiente  (ARPA),  in  considerazione  anche  del
protocollo  d'intesa   sottoscritto   con   l'Assessorato   regionale
dell'energia e dei servizi di pubblica utilita'. 
  14. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere  sulle  assegnazioni
di cui al comma 1 dell'art. 6  della  legge  regionale  n.  5/2014  e
successive modificazioni, la somma  di  7.000  migliaia  di  euro  e'
destinata ai comuni per le spese di trasporto degli alunni  pendolari
e  ripartita  in  proporzione  alle  spese  effettivamente  sostenute
nell'anno precedente (Missione 4, Programma 6, capitolo 373372). 
  15. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione
pubblica e' autorizzato  a  concedere,  per  l'esercizio  finanziario
2023, i seguenti contributi straordinari a valere sulle  assegnazioni
di cui al comma 1 dell'art. 6  della  legge  regionale  n.  5/2014  e
successive modificazioni: 
    a) 1.400 migliaia di euro in favore del Comune di  Agrigento  per
le finalita' di cui al comma 2 dell'art. 19 della legge  regionale  8
agosto 1985, n. 34 e successive modificazioni; 
    b) 1.400 migliaia di euro in favore del Comune di Siracusa per le
finalita' di cui agli articoli 8, 9 e 10  della  legge  regionale  n.
34/1985 e successive modificazioni; 
    c) 1.400 migliaia di euro in favore del Comune di Ragusa  per  le
finalita' di cui alla  legge  regionale  11  aprile  1981,  n.  61  e
successive modificazioni.; 
    d) 1.200 migliaia di euro in favore dei comuni  della  Valle  del
Belice per fronteggiare i danni derivanti dalla tromba d'aria del  30
settembre 2022 di cui alle delibere di giunta n. 550 e n. 551 del  25
novembre 2022. 
  16. Per l'esercizio finanziario  2023  sono  erogati  i  contributi
straordinari di cui alla lettera d) del comma 4  dell'art.  25  della
legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni nella
medesima quantificazione. 
  17. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere  sulle  assegnazioni
di cui al comma 1 dell'art. 6  della  legge  regionale  n.  5/2014  e
successive modificazioni, in attuazione  delle  disposizioni  di  cui
alla lettera d) del comma 6 dell'art.  15  della  legge  regionale  8
maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni, e al comma 3  dell'art.
7 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, ai comuni di Antillo,
Casalvecchio  Siculo,  Furci  Siculo,  Gaggi,  Gualtieri   Sicamino',
Mandanici, Milazzo, Mongiuffi Melia, Pace  del  Mela,  Pagliara,  San
Filippo del Mela, Santa Lucia  del  Mela,  Santa  Teresa  di  Riva  e
Torregrotta, e' assegnata la somma complessiva di 1.000  migliaia  di
euro da ripartire in parti uguali. 
  18. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere  sulle  assegnazioni
di cui al comma 1 dell'art. 6  della  legge  regionale  n.  5/2014  e
successive modificazioni, ai comuni che  hanno  eseguito  nell'ultimo
decennio un numero di ordinanze di demolizioni  pari  o  superiore  a
cento,  aventi  ad  oggetto  immobili  insistenti  sulla  fascia   di
inedificabilita'  assoluta  di  cui  alla  lettera  a)  del  comma  1
dell'art. 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 e successive
modificazioni  o  comunque  insistenti  in  area   con   vincoli   di
inedificabilita'  discendenti  da  leggi  nazionali  o  regionali   o
previsti da strumenti di pianificazione territoriale, e' destinata la
somma di 1.000 migliaia di euro da  ripartirsi  proporzionalmente  al
numero di demolizioni eseguite. 
  19. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere  sulle  assegnazioni
di cui al comma 1 dell'art. 6  della  legge  regionale  n.  5/2014  e
successive modificazioni, e' autorizzata la spesa di  5.000  migliaia
di euro per le finalita' di cui alla legge regionale 3  agosto  2022,
n. 15 e successive modificazioni, per l'erogazione di  un  contributo
in favore dei comuni da ripartirsi in  proporzione  alla  consistenza
della popolazione canina ospitata presso le strutture di  ricovero  e
custodia pubbliche o private convenzionate in rapporto alla  densita'
demografica dei singoli comuni. Con decreto dell'Assessore  regionale
per le autonomie locali e  la  funzione  pubblica,  di  concerto  con
l'Assessore  regionale  per  la  salute  per  le  parti  di   propria
competenza,  previo  parere  della  Conferenza  Regione  -  Autonomie
Locali, sono definiti i criteri e  le  modalita'  di  erogazione  dei
contributi di cui al presente comma. 
  20. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere  sulle  assegnazioni
di cui al comma 1 dell'art. 6  della  legge  regionale  n.  5/2014  e
successive modificazioni, e' autorizzata la spesa di  1.000  migliaia
di euro da ripartire in favore dei comuni  con  popolazione  compresa
tra i 25.000  ed  i  35.000  abitanti  che  presentano  il  piano  di
riequilibrio finanziario approvato dalla Corte dei conti, con  inizio
del piano nell'anno 2014 e durata  fino  all'anno  2023,  e  che  per
effetto della sentenza della Corte Costituzionale 14  febbraio  2019,
n. 18 subiscono un maggiore onere finanziario dovuto  alla  riduzione
dell'arco  temporale  di  restituzione  delle  anticipazioni  di  cui
all'art. 243 ter del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267  e
successive modificazioni. 
  21. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere  sulle  assegnazioni
di cui al comma 1 dell'art. 6  della  legge  regionale  n.  5/2014  e
successive modificazioni, e' riconosciuto un contributo straordinario
di 500 migliaia di euro in favore del Comune di  Comiso  al  fine  di
completare le  opere  relative  al  progetto  per  l'attivita'  cargo
dell'aeroporto di Comiso (Missione 10, Programma 4, capitolo 273310).
Il  contributo  e'  erogato   proporzionalmente   a   seguito   delle
rendicontazioni degli stati di avanzamento dei lavori. 
  22. Al comma 2 dell'art. 15  della  legge  regionale  n.  8/2018  e
successive  modificazioni  le   parole   «a   seguito   dell'avvenuta
rendicontazione»  sono  sostituite  dalle  parole  «a  seguito  delle
rendicontazioni degli stati di avanzamento dei lavori». 
  23. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere  sulle  assegnazioni
di cui al comma 1 dell'art. 6  della  legge  regionale  n.  5/2014  e
successive modificazioni, e' autorizzata la spesa di 200 migliaia  di
euro  a  titolo  di  contributo  per  la  messa  in  sicurezza  e  la
manutenzione  straordinaria  di  piazze  ed  aree   del   Comune   di
Misiliscemi,  comunque  denominate,  su  cui   insistono   parchi   o
attrezzature per giochi comunali per bambini al fine di favorirne  la
corretta fruibilita' (Missione 6, Programma 1). 
  24. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere  sulle  assegnazioni
di cui al comma 1 dell'art. 6  della  legge  regionale  n.  5/2014  e
successive modificazioni, e' autorizzata la spesa di 300 migliaia  di
euro  in  favore  dei  comuni  appartenenti  all'ATS  «Promozione   e
valorizzazione dei  Castelli  di  Sicilia»,  per  i  proprietari  dei
castelli storici. 
  25. A sostegno ed incentivo delle Unioni di comuni di cui  all'art.
32 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni  e'
autorizzata la spesa di 550 migliaia di euro quale  compartecipazione
regionale ai contributi statali per  gli  esercizi  finanziari  2023,
2024 e 2025, cui si fa fronte a valere sulle assegnazioni di  cui  al
comma l dell'art. 6 della legge  regionale  n.  5/2014  e  successive
modificazioni (Missione 18, Programma l, capitolo 590410). I predetti
contributi  sono  concessi  in  relazione   all'effettivo   esercizio
associato di funzioni da parte delle Unioni di comuni a seguito della
delega esclusiva delle medesime funzioni da parte di tutti  i  comuni
aderenti. 
  26. I contributi regionali e nazionali a sostegno e incentivo delle
Unioni di comuni di  cui  al  comma  25  sono  destinati  anche  alla
costituzione di nuove  Unioni  o  alla  stipula  di  convenzioni  per
l'esercizio associato di funzioni tra comuni. 
  27. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali  e
la funzione pubblica,  di  concerto  con  l'Assessore  regionale  per
l'economia, previo parere della Conferenza Regione Autonomie  Locali,
sono definiti criteri e modalita' per l'erogazione dei contributi  di
cui al comma 25. 
  28. In sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all'art. 6
della legge regionale  n.  5/2014  e  successive  modificazioni,  per
l'esercizio finanziario 2023,  ai  comuni  che  hanno  conseguito  il
riconoscimento di «Borgo piu' bello d'Italia»  e  quindi  sono  stati
inseriti all'interno dell'associazione nazionale «Borghi  piu'  belli
d'Italia» e' destinata la somma di 500 migliaia di euro da ripartirsi
in proporzione alla densita' demografica e al numero dei  comuni.  Ai
comuni che si sono aggiudicati il titolo di  «Borgo  dei  Borghi»  e'
destinata la somma di 250 migliaia di euro  da  ripartirsi  in  parti
uguali. Il tetto massimo della somma concessa ad ogni comune non puo'
essere superiore a 70 migliaia di euro per entrambi i  riconoscimenti
e  la  stessa  e'  destinata  all'attivazione  o   potenziamento   di
interventi e servizi  di  accoglienza  e  promozione  territoriale  e
turistica. 
  29. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere  sulle  assegnazioni
di cui al comma 1 dell'art. 6  della  legge  regionale  n.  5/2014  e
successive modificazioni, e' autorizzato un contributo  straordinario
di 500 migliaia di euro in favore del Comune di Barcellona  Pozzo  di
Gotto per lavori di ripristino della pavimentazione  stradale,  della
rete idrica e dell'illuminazione (Missione 8, Programma 1).