Art. 3
Riserve sul fondo di cui al comma 1 dell'art. 6
della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5
1. Le disposizioni di cui al comma 13 dell'art. 8 della legge
regionale 25 maggio 2022, n. 13 si applicano anche per gli esercizi
finanziari 2023, 2024 e 2025 (Missione 18, Programma 1, capitolo
191301).
2. Al comma 3 dell'art. 9 della legge regionale 11 agosto 2017, n.
15 e successive modificazioni, le parole «l'ulteriore sessennio
2017-2022» sono sostituite dalle parole «l'ulteriore novennio
2017-2025» e le parole «nove esercizi» sono sostituite dalle parole
«dodici esercizi».
3. Al comma 17 dell'art. 8 della legge regionale n. 13/2022, dopo
le parole «pari a 1.970 migliaia di euro» sono aggiunte le parole
«per ciascuno degli esercizi finanziari 2022, 2023, 2024 e 2025».
4. Per le finalita' di cui all'art. 14 della legge regionale 16
ottobre 2019, n. 17 e successive modificazioni e' autorizzata, per
gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, la spesa annua di 850
migliaia di euro, cui si provvede a valere sulle assegnazioni di cui
al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e
successive modificazioni, (Missione 18, Programma 1, capitolo
314142).
5. Per l'esercizio finanziario 2023 una quota pari al 2 per cento
delle risorse di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n.
5/2014 e successive modificazioni e' destinata alla concessione di
contributi in favore dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi
straordinari di cui alle delibere della Giunta regionale n. 444 del
27 ottobre 2021, n. 455 del 5 novembre 2021 e n. 500 del 25 novembre
2021, al fine di provvedere alla ricostruzione, al ripristino e alla
messa in sicurezza degli immobili adibiti a civile abitazione,
attivita' produttive e commerciali e al ristoro dei danni ai mezzi,
veicoli e attrezzature a seguito dei predetti eventi calamitosi
(Missione 11, Programma 2). Con apposito provvedimento, il
Dipartimento regionale della protezione civile trasferisce ai comuni
le somme sulla base delle richieste dei medesimi comuni che
provvedono all'istruttoria delle singole pratiche e all'erogazione
del ristoro in favore dei soggetti danneggiati.
6. Al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 10 agosto 2022, n.
16, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle parole «31
dicembre 2023» e le parole «risorse trasferite per le medesime
finalita'» sono sostituite dalle parole «relative risorse.».
7. Il comma 14 dell'art. 13 della legge regionale 25 maggio 2022,
n. 13 e successive modificazioni e' abrogato.
8. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di
cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e
successive modificazioni, la somma di 500 migliaia di euro e'
destinata in favore dei comuni facenti parte dell'Associazione
nazionale dei comuni virtuosi e ripartita in base alla popolazione
residente.
9. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di
cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e
successive modificazioni, ai comuni in cui ricadono le aree
industriali e' destinata la somma di 2.000 migliaia di euro da
ripartirsi proporzionalmente all'estensione territoriale dell'area
industriale del comune competente per territorio.
10. Per ciascun anno del triennio 2023-2025, a valere sulle
assegnazioni di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n.
5/2014 e successive modificazioni, la somma di 6.000 migliaia di euro
e' destinata ai comuni delle isole minori quale contributo alle spese
per il trasporto dei rifiuti via mare e ripartita in proporzione alle
spese effettivamente sostenute da ciascun comune nell'anno precedente
(Missione 18, Programma 1, capitolo 191322).
11. Per l'esercizio finanziario 2023 e' destinata la somma di 4.000
migliaia di euro, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1
dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive
modificazioni, in favore dei comuni per le spese relative alle
comunita' alloggio per disabili psichici (Missione 12, Programma 2,
capitolo 183363).
12. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni
di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e
successive modificazioni, ai comuni che hanno conseguito nell'anno
precedente a quello in corso il riconoscimento internazionale
Bandiera Blu da parte della Fondazione per l'educazione ambientale
(FEA Italia) e' destinata la somma di 200 migliaia di euro ed ai
comuni che hanno conseguito nell'anno precedente a quello in corso il
riconoscimento Bandiera Verde da parte dei pediatri italiani e
Bandiera Lilla da parte della omonima cooperativa sociale e'
destinata, rispettivamente, la somma di 100 migliaia di euro e di 50
migliaia di euro. La concessione del contributo Bandiera Blu esclude
la concessione delle altre tipologie di contributo indicate nel
presente comma. I contributi sopra indicati sono ripartiti per il 50
per cento in base alla densita' demografica dei singoli comuni e per
il restante 50 per cento in base al numero dei comuni che hanno
ottenuto i suddetti riconoscimenti e sono destinati all'attivazione o
al potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promozione
territoriale e turistica. Ai comuni cui nell'anno 2022 e' stato
conferito il riconoscimento di comune plastic free dall'omonima
associazione e' ripartita la somma di 63 migliaia di euro.
13. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni
di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e
successive modificazioni, ai comuni che nell'anno precedente a quello
in corso hanno superato la soglia del 65 per cento di raccolta
differenziata di rifiuti solidi urbani, in conformita' all'art. 205
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive
modificazioni e al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare 26 maggio 2016, e' destinata la somma di
2.000 migliaia di euro da ripartirsi per il 50 per cento in base alla
popolazione di cui all'ultimo censimento ISTAT e per il restante 50
per cento in base al numero dei comuni che hanno superato detta
percentuale. Le certificazioni sono a cura dell'Agenzia regionale per
la protezione dell'ambiente (ARPA), in considerazione anche del
protocollo d'intesa sottoscritto con l'Assessorato regionale
dell'energia e dei servizi di pubblica utilita'.
14. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni
di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e
successive modificazioni, la somma di 7.000 migliaia di euro e'
destinata ai comuni per le spese di trasporto degli alunni pendolari
e ripartita in proporzione alle spese effettivamente sostenute
nell'anno precedente (Missione 4, Programma 6, capitolo 373372).
15. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione
pubblica e' autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario
2023, i seguenti contributi straordinari a valere sulle assegnazioni
di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e
successive modificazioni:
a) 1.400 migliaia di euro in favore del Comune di Agrigento per
le finalita' di cui al comma 2 dell'art. 19 della legge regionale 8
agosto 1985, n. 34 e successive modificazioni;
b) 1.400 migliaia di euro in favore del Comune di Siracusa per le
finalita' di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale n.
34/1985 e successive modificazioni;
c) 1.400 migliaia di euro in favore del Comune di Ragusa per le
finalita' di cui alla legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 e
successive modificazioni.;
d) 1.200 migliaia di euro in favore dei comuni della Valle del
Belice per fronteggiare i danni derivanti dalla tromba d'aria del 30
settembre 2022 di cui alle delibere di giunta n. 550 e n. 551 del 25
novembre 2022.
16. Per l'esercizio finanziario 2023 sono erogati i contributi
straordinari di cui alla lettera d) del comma 4 dell'art. 25 della
legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni nella
medesima quantificazione.
17. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni
di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e
successive modificazioni, in attuazione delle disposizioni di cui
alla lettera d) del comma 6 dell'art. 15 della legge regionale 8
maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni, e al comma 3 dell'art.
7 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, ai comuni di Antillo,
Casalvecchio Siculo, Furci Siculo, Gaggi, Gualtieri Sicamino',
Mandanici, Milazzo, Mongiuffi Melia, Pace del Mela, Pagliara, San
Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela, Santa Teresa di Riva e
Torregrotta, e' assegnata la somma complessiva di 1.000 migliaia di
euro da ripartire in parti uguali.
18. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni
di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e
successive modificazioni, ai comuni che hanno eseguito nell'ultimo
decennio un numero di ordinanze di demolizioni pari o superiore a
cento, aventi ad oggetto immobili insistenti sulla fascia di
inedificabilita' assoluta di cui alla lettera a) del comma 1
dell'art. 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 e successive
modificazioni o comunque insistenti in area con vincoli di
inedificabilita' discendenti da leggi nazionali o regionali o
previsti da strumenti di pianificazione territoriale, e' destinata la
somma di 1.000 migliaia di euro da ripartirsi proporzionalmente al
numero di demolizioni eseguite.
19. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni
di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e
successive modificazioni, e' autorizzata la spesa di 5.000 migliaia
di euro per le finalita' di cui alla legge regionale 3 agosto 2022,
n. 15 e successive modificazioni, per l'erogazione di un contributo
in favore dei comuni da ripartirsi in proporzione alla consistenza
della popolazione canina ospitata presso le strutture di ricovero e
custodia pubbliche o private convenzionate in rapporto alla densita'
demografica dei singoli comuni. Con decreto dell'Assessore regionale
per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con
l'Assessore regionale per la salute per le parti di propria
competenza, previo parere della Conferenza Regione - Autonomie
Locali, sono definiti i criteri e le modalita' di erogazione dei
contributi di cui al presente comma.
20. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni
di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e
successive modificazioni, e' autorizzata la spesa di 1.000 migliaia
di euro da ripartire in favore dei comuni con popolazione compresa
tra i 25.000 ed i 35.000 abitanti che presentano il piano di
riequilibrio finanziario approvato dalla Corte dei conti, con inizio
del piano nell'anno 2014 e durata fino all'anno 2023, e che per
effetto della sentenza della Corte Costituzionale 14 febbraio 2019,
n. 18 subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione
dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni di cui
all'art. 243 ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
successive modificazioni.
21. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni
di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e
successive modificazioni, e' riconosciuto un contributo straordinario
di 500 migliaia di euro in favore del Comune di Comiso al fine di
completare le opere relative al progetto per l'attivita' cargo
dell'aeroporto di Comiso (Missione 10, Programma 4, capitolo 273310).
Il contributo e' erogato proporzionalmente a seguito delle
rendicontazioni degli stati di avanzamento dei lavori.
22. Al comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 8/2018 e
successive modificazioni le parole «a seguito dell'avvenuta
rendicontazione» sono sostituite dalle parole «a seguito delle
rendicontazioni degli stati di avanzamento dei lavori».
23. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni
di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e
successive modificazioni, e' autorizzata la spesa di 200 migliaia di
euro a titolo di contributo per la messa in sicurezza e la
manutenzione straordinaria di piazze ed aree del Comune di
Misiliscemi, comunque denominate, su cui insistono parchi o
attrezzature per giochi comunali per bambini al fine di favorirne la
corretta fruibilita' (Missione 6, Programma 1).
24. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni
di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e
successive modificazioni, e' autorizzata la spesa di 300 migliaia di
euro in favore dei comuni appartenenti all'ATS «Promozione e
valorizzazione dei Castelli di Sicilia», per i proprietari dei
castelli storici.
25. A sostegno ed incentivo delle Unioni di comuni di cui all'art.
32 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni e'
autorizzata la spesa di 550 migliaia di euro quale compartecipazione
regionale ai contributi statali per gli esercizi finanziari 2023,
2024 e 2025, cui si fa fronte a valere sulle assegnazioni di cui al
comma l dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive
modificazioni (Missione 18, Programma l, capitolo 590410). I predetti
contributi sono concessi in relazione all'effettivo esercizio
associato di funzioni da parte delle Unioni di comuni a seguito della
delega esclusiva delle medesime funzioni da parte di tutti i comuni
aderenti.
26. I contributi regionali e nazionali a sostegno e incentivo delle
Unioni di comuni di cui al comma 25 sono destinati anche alla
costituzione di nuove Unioni o alla stipula di convenzioni per
l'esercizio associato di funzioni tra comuni.
27. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e
la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per
l'economia, previo parere della Conferenza Regione Autonomie Locali,
sono definiti criteri e modalita' per l'erogazione dei contributi di
cui al comma 25.
28. In sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all'art. 6
della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, per
l'esercizio finanziario 2023, ai comuni che hanno conseguito il
riconoscimento di «Borgo piu' bello d'Italia» e quindi sono stati
inseriti all'interno dell'associazione nazionale «Borghi piu' belli
d'Italia» e' destinata la somma di 500 migliaia di euro da ripartirsi
in proporzione alla densita' demografica e al numero dei comuni. Ai
comuni che si sono aggiudicati il titolo di «Borgo dei Borghi» e'
destinata la somma di 250 migliaia di euro da ripartirsi in parti
uguali. Il tetto massimo della somma concessa ad ogni comune non puo'
essere superiore a 70 migliaia di euro per entrambi i riconoscimenti
e la stessa e' destinata all'attivazione o potenziamento di
interventi e servizi di accoglienza e promozione territoriale e
turistica.
29. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni
di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e
successive modificazioni, e' autorizzato un contributo straordinario
di 500 migliaia di euro in favore del Comune di Barcellona Pozzo di
Gotto per lavori di ripristino della pavimentazione stradale, della
rete idrica e dell'illuminazione (Missione 8, Programma 1).