Art. 31 Destinazione dei proventi spettanti ai comuni derivanti dalle concessioni per la produzione e coltivazione di idrocarburi 1. I limiti generali di utilizzo individuati dal comma 4 dell'art. 13 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modificazioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024. Sino a tale data, i comuni nei cui territori ricade il giacimento destinato alla produzione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e di gas diversi dagli idrocarburi, possono destinare, in armonia con le finalita' e secondo le modalita' previste dalla legge, le risorse loro assicurate dai proventi delle relative concessioni anche per le spese di investimenti afferenti ad interventi di protezione sanitaria, di miglioramento delle condizioni ambientali e di decoro urbano e per il potenziamento ed il miglioramento delle infrastrutture del territorio e delle relative progettazioni.