Art. 31 
Destinazione  dei  proventi  spettanti  ai  comuni  derivanti   dalle
  concessioni per la produzione e coltivazione di idrocarburi 
 
  1. I limiti generali di utilizzo individuati dal comma 4  dell'art.
13  della  legge  regionale  15  maggio  2013,  n.  9  e   successive
modificazioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio  2024.  Sino  a
tale data, i comuni nei cui territori ricade il giacimento  destinato
alla produzione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e  di
gas diversi dagli idrocarburi, possono destinare, in armonia  con  le
finalita' e secondo le modalita' previste  dalla  legge,  le  risorse
loro assicurate dai proventi delle relative concessioni anche per  le
spese  di  investimenti  afferenti  ad   interventi   di   protezione
sanitaria, di miglioramento delle condizioni ambientali e  di  decoro
urbano  e  per   il   potenziamento   ed   il   miglioramento   delle
infrastrutture del territorio e delle relative progettazioni.