Art. 32
Modifiche all'art. 19 della legge regionale
12 gennaio 2012, n. 8
1. Al comma 4-bis dell'art. 19 della legge regionale 12 gennaio
2012, n. 8 e successive modificazioni le parole «urgenti e
indifferibili delle gestioni liquidatorie dei consorzi ASI, per le
quali sia stato debitamente documentato da parte del commissario
liquidatore il rischio di un grave e imminente pregiudizio» sono
sostituite dalle parole «documentate necessarie per il funzionamento
delle gestioni liquidatorie dei consorzi ASI» e alla fine del comma
sono aggiunte le parole «Per le finalita' di cui al periodo
precedente e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa
di 250 migliaia di euro nell'esercizio finanziario 2023.».