Art. 32 
 
             Modifiche all'art. 19 della legge regionale 
                        12 gennaio 2012, n. 8 
 
  1. Al comma 4-bis dell'art. 19 della  legge  regionale  12  gennaio
2012,  n.  8  e  successive  modificazioni  le  parole   «urgenti   e
indifferibili delle gestioni liquidatorie dei consorzi  ASI,  per  le
quali sia stato debitamente  documentato  da  parte  del  commissario
liquidatore il rischio di un  grave  e  imminente  pregiudizio»  sono
sostituite dalle parole «documentate necessarie per il  funzionamento
delle gestioni liquidatorie dei consorzi ASI» e alla fine  del  comma
sono  aggiunte  le  parole  «Per  le  finalita'  di  cui  al  periodo
precedente e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa
di 250 migliaia di euro nell'esercizio finanziario 2023.».