Art. 37
Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 in materia di
utilizzo del demanio marittimo
1. Alla legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 e successive
modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 1, comma 1, dopo la lettera f ter) e' aggiunta la
seguente:
«f-quater) aree attrezzate per la fruizione sociale del mare
per persone con disabilita' e minori;»;
b) all'art. 4, alla fine del comma 1, sono aggiunte le parole «I
piani prevedono altresi' aree dedicate alla fruizione sociale,
gestite da enti pubblici o enti ed organismi senza finalita'
lucrative, che assicurino l'accesso a persone con disabilita' e
minori con prevalenza dell'utilizzo a scopi sociali ed educativi su
quelli associativi o lucrativi.».