Art. 37 
Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 in materia  di
  utilizzo del demanio marittimo 
 
  1. Alla legge regionale  29  novembre  2005,  n.  15  e  successive
modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'art. 1, comma 1, dopo la lettera f  ter)  e'  aggiunta  la
seguente: 
      «f-quater) aree attrezzate per la fruizione  sociale  del  mare
per persone con disabilita' e minori;»; 
    b) all'art. 4, alla fine del comma 1, sono aggiunte le parole  «I
piani  prevedono  altresi'  aree  dedicate  alla  fruizione  sociale,
gestite  da  enti  pubblici  o  enti  ed  organismi  senza  finalita'
lucrative, che assicurino  l'accesso  a  persone  con  disabilita'  e
minori con prevalenza dell'utilizzo a scopi sociali ed  educativi  su
quelli associativi o lucrativi.».