Art. 38
Modifica all'art. 24 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14 in
materia di opere realizzabili nei parchi
1. Dopo il comma 4 dell'art. 24 della legge regionale 9 agosto
1988, n. 14 e successive modificazioni e' aggiunto il seguente:
«4-bis. In tutto il territorio del Parco sono consentite opere
finalizzate alla ricerca scientifica proposte da agenzie nazionali e
dichiarate di interesse strategico dalla giunta regionale, in deroga
alle disposizioni di vincolo previste dallo statuto del Parco.».