Art. 38 
Modifica all'art. 24 della legge regionale 9 agosto 1988,  n.  14  in
  materia di opere realizzabili nei parchi 
 
  1. Dopo il comma 4 dell'art. 24  della  legge  regionale  9  agosto
1988, n. 14 e successive modificazioni e' aggiunto il seguente: 
    «4-bis. In tutto il territorio del Parco  sono  consentite  opere
finalizzate alla ricerca scientifica proposte da agenzie nazionali  e
dichiarate di interesse strategico dalla giunta regionale, in  deroga
alle disposizioni di vincolo previste dallo statuto del Parco.».