Art. 4
Misure in materia di finanziamento dell'ARPA Sicilia
1. Il comma 10 dell'art. 90 della legge regionale 3 maggio 2001, n.
6, come modificato dal comma 2 dell'art. 58 della legge regionale 7
maggio 2015, n. 9, e' sostituito dal seguente:
«10. Nelle more della valorizzazione dei LEPTA di cui al comma 1
dell'art. 9 della legge 28 giugno 2016, n. 132, al fine di garantire
l'autonomia amministrativa e contabile, per il funzionamento, per le
spese correnti e per gli investimenti e' assegnato all'ARPA Sicilia:
a) un contributo annuale di funzionamento indistinto di 7.000
migliaia di euro (Missione 9, Programma 8, capitolo 443308);
b) un contributo annuale per il triennio 2023-2025 a valere sul
fondo sanitario regionale per il perseguimento degli obiettivi di
prevenzione primaria correlati ai determinanti ambientali e climatici
associati direttamente e indirettamente alla prevenzione e al
controllo dei rischi sanitari correlati all'erogazione dei LEA e al
finanziamento dei costi per prestazioni che abbiano tali
caratteristiche sulla base degli indirizzi dettati dalla Giunta
regionale su base triennale. Per il triennio 2023 - 2025, tale
contributo e' quantificato nella misura massima di 24.000 migliaia di
euro annui, nel rispetto delle disposizioni che disciplinano i LEA e
nel rispetto del programma di attivita' dell'ARPA approvato dalla
Giunta regionale.».
2. Il comma 3 dell'art. 58 della legge regionale n. 9/2015 e'
soppresso.
3. Per l'esercizio finanziario 2023 il contributo annuale di
funzionamento di cui alla lettera a) del comma 1, per l'importo di
euro 7.000 migliaia, e' finanziato mediante l'utilizzo di quota parte
delle somme corrispondenti ai «Vincoli formalmente attribuiti
dall'ente» del risultato presunto di amministrazione al 1° gennaio
2023 di cui all'allegato a.2) elenco risorse vincolate - capitolo
entrata 1607 - capitoli spesa 443308 - 613954 - 242572- 642068 -
642084 - 684166.