Art. 40 Interventi di riqualificazione urbana e miglioramento dei servizi pubblici nei comuni e negli enti di culto 1. E' costituito un fondo di 2.000 migliaia di euro presso il Dipartimento regionale delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilita', relativo alle spese di finanziamento di opere connesse alla riqualificazione urbana nonche' per la promozione di interventi di recupero finalizzati al miglioramento della qualita' della vita e dei servizi pubblici e urbani nei comuni e negli enti di culto della regione. 2. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilita', da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati criteri e modalita' per l'utilizzo del fondo di cui al comma 1.