Art. 40 
Interventi di riqualificazione urbana  e  miglioramento  dei  servizi
  pubblici nei comuni e negli enti di culto 
 
  1. E' costituito un fondo di  2.000  migliaia  di  euro  presso  il
Dipartimento regionale delle infrastrutture, dei  trasporti  e  della
mobilita', relativo alle spese di  finanziamento  di  opere  connesse
alla riqualificazione urbana nonche' per la promozione di  interventi
di recupero finalizzati al miglioramento della qualita' della vita  e
dei servizi pubblici e urbani nei comuni e negli enti di culto  della
regione. 
  2. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e  la
mobilita', da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata  in
vigore della presente legge, sono disciplinati  criteri  e  modalita'
per l'utilizzo del fondo di cui al comma 1.