Art. 41
Procedure per la costituzione del
quarto Policlinico universitario della regione
1. L'Assessore regionale per la salute, d'intesa con l'Assessore
regionale per l'istruzione e la formazione professionale e con le
Universita' interessate, predispone gli atti necessari per attivare
le procedure per la costituzione del quarto Policlinico universitario
della regione.