Art. 41 
 
                  Procedure per la costituzione del 
           quarto Policlinico universitario della regione 
 
  1. L'Assessore regionale per la salute,  d'intesa  con  l'Assessore
regionale per l'istruzione e la formazione  professionale  e  con  le
Universita' interessate, predispone gli atti necessari  per  attivare
le procedure per la costituzione del quarto Policlinico universitario
della regione.