Art. 42
Centri di produzione e centri di
rilevante interesse regionali
1. Per l'esercizio finanziario 2023 e' destinata la somma di 150
migliaia di euro in favore degli organismi di cui al comma 2
dell'art. 5 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16 da ripartire
proporzionalmente in base ai contributi ottenuti dall'ultimo riparto
disponibile del Fondo Unico dello Spettacolo (FUS) (Missione 5,
Programma 2, capitolo 473758).