Art. 42 
 
                  Centri di produzione e centri di 
                    rilevante interesse regionali 
 
  1. Per l'esercizio finanziario 2023 e' destinata la  somma  di  150
migliaia di euro  in  favore  degli  organismi  di  cui  al  comma  2
dell'art. 5 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16 da  ripartire
proporzionalmente in base ai contributi ottenuti dall'ultimo  riparto
disponibile del Fondo  Unico  dello  Spettacolo  (FUS)  (Missione  5,
Programma 2, capitolo 473758).