Art. 45
Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2022,
n. 15 in materia di randagismo
1. Alla legge regionale 3 agosto 2022, n. 15 sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'art. 10, dopo le parole «presente legge» sono
aggiunte le parole «fermo restando l'onorario spettante ai medici
veterinari liberi professionisti autorizzati dalle AASSPP alle
operazioni di identificazione e registrazione»;
b) all'art. 12, il comma 5 e' soppresso;
c) all'art. 34, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo non si applicano
laddove un fatto sia gia' previsto come reato o come illecito
amministrativo dalla normativa nazionale.».