Art. 45 
 
            Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2022, 
                   n. 15 in materia di randagismo 
 
  1. Alla legge regionale 3 agosto 2022,  n.  15  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
  a) al comma 1 dell'art. 10, dopo le parole  «presente  legge»  sono
aggiunte le parole «fermo restando  l'onorario  spettante  ai  medici
veterinari  liberi  professionisti  autorizzati  dalle  AASSPP   alle
operazioni di identificazione e registrazione»; 
  b) all'art. 12, il comma 5 e' soppresso; 
  c) all'art. 34, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo  non  si  applicano
laddove un fatto  sia  gia'  previsto  come  reato  o  come  illecito
amministrativo dalla normativa nazionale.».