Art. 49 
 
    Modifiche all'art. 24 della legge regionale 16 ottobre 2019, 
      n. 17 in materia di progetti terapeutici individualizzati 
 
  1. All'art. 24 della legge regionale 16 ottobre 2019, n.  17,  dopo
il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
    «1-bis. La riserva  dello  0,2  per  cento  di  cui  al  presente
articolo non puo' essere destinata a finalita' diverse e le eventuali
risorse non utilizzate  devono  essere  trasferite  con  la  medesima
imputazione nel bilancio dell'esercizio finanziario successivo. 
    1-ter.  L'utilizzo  delle  somme  di  cui  al  presente  articolo
costituisce  elemento  di  valutazione  dell'operato  dei   direttori
generali.».