Art. 49
Modifiche all'art. 24 della legge regionale 16 ottobre 2019,
n. 17 in materia di progetti terapeutici individualizzati
1. All'art. 24 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17, dopo
il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. La riserva dello 0,2 per cento di cui al presente
articolo non puo' essere destinata a finalita' diverse e le eventuali
risorse non utilizzate devono essere trasferite con la medesima
imputazione nel bilancio dell'esercizio finanziario successivo.
1-ter. L'utilizzo delle somme di cui al presente articolo
costituisce elemento di valutazione dell'operato dei direttori
generali.».