Art. 54
Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 in materia di
revisore unico dei parchi archeologici
1. Alla legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e successive
modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'art. 21, dopo la lettera b) e' aggiunta la
seguente: «b bis) il revisore unico.»;
b) dopo l'art. 23 e' inserito il seguente:
«Art. 23-bis (Revisore unico). - 1. Il revisore legale di cui
all'art. 21 e' nominato con decreto dell'Assessore regionale per i
beni culturali e l'identita' siciliana per la durata di tre anni ed
e' scelto fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali di
cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive
modificazioni.».