Art. 54 
Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 in  materia  di
  revisore unico dei parchi archeologici 
 
  1. Alla legge  regionale  3  novembre  2000,  n.  20  e  successive
modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 dell'art. 21, dopo la lettera  b)  e'  aggiunta  la
seguente: «b bis) il revisore unico.»; 
    b) dopo l'art. 23 e' inserito il seguente: 
      «Art. 23-bis (Revisore unico). - 1. Il revisore legale  di  cui
all'art. 21 e' nominato con decreto dell'Assessore  regionale  per  i
beni culturali e l'identita' siciliana per la durata di tre  anni  ed
e' scelto fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali di
cui al decreto legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39  e  successive
modificazioni.».