Art. 56 
 
            Misure per lo svolgimento di cariche elettive 
      e incarichi istituzionali da parte di cittadini disabili 
 
  1. L'art. 11 della  legge  regionale  6  febbraio  2008,  n.  1  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 11 (Cittadini disabili). - 1.  La  regione,  i  comuni,  le
Citta' metropolitane ed i liberi consorzi comunali, le aziende e  gli
enti vigilati o controllati o partecipati dagli stessi, assicurano, a
loro carico, locali, personale, ausili tecnici e mezzi indispensabili
per l'esercizio delle rispettive funzioni ai  cittadini  disabili  di
cui all'art. 3, comma 3, della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104  e
successive modificazioni, chiamati  a  svolgere  cariche  elettive  o
incarichi presso organi istituzionali. 
  2. Con apposito regolamento gli enti di cui al comma 1 provvedono a
definire le modalita' di applicazione del presente articolo.».