Art. 56
Misure per lo svolgimento di cariche elettive
e incarichi istituzionali da parte di cittadini disabili
1. L'art. 11 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1 e'
sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Cittadini disabili). - 1. La regione, i comuni, le
Citta' metropolitane ed i liberi consorzi comunali, le aziende e gli
enti vigilati o controllati o partecipati dagli stessi, assicurano, a
loro carico, locali, personale, ausili tecnici e mezzi indispensabili
per l'esercizio delle rispettive funzioni ai cittadini disabili di
cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e
successive modificazioni, chiamati a svolgere cariche elettive o
incarichi presso organi istituzionali.
2. Con apposito regolamento gli enti di cui al comma 1 provvedono a
definire le modalita' di applicazione del presente articolo.».