Art. 7 
Integrazione  oraria  del  personale  A.S.U.  in   utilizzazione   al
  Dipartimento  regionale  dei  beni   culturali   e   dell'identita'
  siciliana e presso gli enti locali 
 
  1. Per le finalita' di cui al  comma  l  dell'art.  6  della  legge
regionale 10 agosto 2022 n. 16, al fine di consentire  l'integrazione
oraria per gli anni 2023, 2024 e 2025,  fino  al  limite  di  36  ore
settimanali, del personale di cui all'art. 11 della  legge  regionale
22 febbraio 2019,  n.  1  in  utilizzazione  presso  il  Dipartimento
regionale  dei  beni  culturali   e   dell'identita'   siciliana   e'
autorizzata, per l'esercizio finanziario  2023,  la  spesa  di  3.000
migliaia di euro (Missione 15, Programma 3, capitolo  377923)  e  per
ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e  2025  la  spesa  di  3.600
migliaia  di  euro.  Ai   relativi   oneri   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma
l dell'art. 8 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215785). 
  2. Per le finalita' di cui al  comma  2  dell'art.  6  della  legge
regionale n. 16/2022, al fine di consentire l'integrazione oraria per
gli anni 2023, 2024 e 2025, entro il limite delle  somme  autorizzate
dal presente comma, del personale  di  cui  all'art.  4  della  legge
regionale 29 dicembre 2016, n. 27  e  successive  modificazioni,  non
rientrante nelle previsioni di cui al comma 1, e' autorizzata per gli
esercizi finanziari 2023, 2024  e  2025  la  spesa  annua  di  14.000
migliaia di euro (Missione  15,  Programma  3  capitolo  313728).  Ai
relativi oneri si provvede per l'importo di 5.700  migliaia  di  euro
mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di  cui  al  comma  1
dell'art. 8  (Missione  20,  Programma  3,  capitolo  215785)  e  per
l'importo   di   8.300   migliaia   di   euro   mediante    riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma l dell'art. 1  (Missione
18, Programma 1, capitolo 191301).