Art. 7 Integrazione oraria del personale A.S.U. in utilizzazione al Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identita' siciliana e presso gli enti locali 1. Per le finalita' di cui al comma l dell'art. 6 della legge regionale 10 agosto 2022 n. 16, al fine di consentire l'integrazione oraria per gli anni 2023, 2024 e 2025, fino al limite di 36 ore settimanali, del personale di cui all'art. 11 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 in utilizzazione presso il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identita' siciliana e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 3.000 migliaia di euro (Missione 15, Programma 3, capitolo 377923) e per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025 la spesa di 3.600 migliaia di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma l dell'art. 8 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215785). 2. Per le finalita' di cui al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 16/2022, al fine di consentire l'integrazione oraria per gli anni 2023, 2024 e 2025, entro il limite delle somme autorizzate dal presente comma, del personale di cui all'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni, non rientrante nelle previsioni di cui al comma 1, e' autorizzata per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 la spesa annua di 14.000 migliaia di euro (Missione 15, Programma 3 capitolo 313728). Ai relativi oneri si provvede per l'importo di 5.700 migliaia di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'art. 8 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215785) e per l'importo di 8.300 migliaia di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma l dell'art. 1 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301).