Art. 9 
 
             Modifiche all'art. 64 della legge regionale 
                        12 agosto 2014, n. 21 
 
  1. All'art. 64 della legge  regionale  12  agosto  2014,  n.  21  e
successive modificazioni, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
    «4-bis. Le disposizioni di cui al comma  4  trovano  applicazione
anche nei confronti degli enti pubblici  regionali  e  delle  aziende
sanitarie ed ospedaliere siciliane.».