Art. 9
Modifiche all'art. 64 della legge regionale
12 agosto 2014, n. 21
1. All'art. 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e
successive modificazioni, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 trovano applicazione
anche nei confronti degli enti pubblici regionali e delle aziende
sanitarie ed ospedaliere siciliane.».