Art. 2 Modificazione dell'art. 6 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993) 1. Nella lettera e-bis) del comma 4 dell'art. 6 della legge provinciale sulla finanza locale 1993 le parole: «finanziare progetti destinati a interventi ritenuti rilevanti» sono sostituite dalle seguenti: «sostenere interventi rilevanti».