Art. 2 
Modificazione dell'art. 6 della legge provinciale 15  novembre  1993,
  n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993) 
 
  1. Nella lettera  e-bis)  del  comma  4  dell'art.  6  della  legge
provinciale sulla finanza locale 1993 le parole: «finanziare progetti
destinati a interventi  ritenuti  rilevanti»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «sostenere interventi rilevanti».