Art. 10
Modifica del capo 11 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13,
«Contributi per la realizzazione di opere finalizzate al
superamento di barriere architettoniche e all'adeguamento
dell'abitazione alla persona in situazione di handicap»
1. Nel testo italiano della rubrica del capo 11 della legge
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, le parole: «persona in
situazione di handicap» sono sostituite dalle parole: «persona con
disabilita'».
2. Nel comma 1 dell'art. 92 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, le parole: «nonche' ai condomini, centri o istituti ove
risiedano le suddette categorie di beneficiari» sono sostituite dalle
parole: «nonche' ai condomini».
3. Il comma 4 dell'art. 92 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
«4. Con deliberazione della Giunta provinciale sono determinati i
criteri per la presentazione delle domande, la determinazione della
spesa ammessa e l'erogazione dei contributi. Le domande previste dal
presente articolo hanno priorita' rispetto alle domande di
agevolazione edilizia per le altre categorie di interventi di cui
all'art. 2, comma 1, con l'eccezione degli interventi di emergenza di
cui alle lettere D1) e D2).»
4. Nel comma 5 dell'art. 92 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, le parole: «alle disposizioni sul superamento delle
barriere architettoniche in alternativa al contributo di cui ai commi
1, 2, 3 e 4, puo' essere concesso per l'acquisto o la costruzione di
una nuova abitazione corrispondente alla normativa sul superamento
delle barriere architettoniche un contributo nella misura massima del
20 per cento del valore convenzionale della nuova abitazione» sono
sostituite dalle parole: «, puo' essere concesso un contributo a
fondo perduto per l'acquisto o la costruzione di una nuova abitazione
per il fabbisogno abitativo primario rispondente alla normativa sul
superamento delle barriere architettoniche».