Art. 11
Ulteriori disposizioni
1. Nel testo italiano della legge provinciale 17 dicembre 1998, n.
13, e successive modifiche, le parole: «l'assessore provinciale
all'edilizia abitativa», «l'Assessore provinciale all'edilizia
abitativa» e «l'assessore all'edilizia abitativa», ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle parole: «il direttore/la direttrice della
ripartizione provinciale competente in materia di edilizia
abitativa».
2. Nel testo tedesco della legge provinciale 17 dicembre 1998, n.
13, e successive modifiche, le parole: «der Landesrat für
Wohnungsbau» o «Der für den Wohnungsbau zuständige Landesrat»,
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole: «der Direktor/die
Direktorin der für Wohnbau zuständigen Landesabteilung» oder «Der
Direktor/Die Direktorin der für Wohnbau zuständigen Landesabteilung».
3. Nel testo italiano della legge provinciale 17 dicembre 1998, n.
13, e successive modifiche, le parole: «dall'assessore provinciale
all'edilizia abitativa», ovunque ricorrano, ad esclusione dell'art.
9, comma 2, sono sostituite dalle parole: «dal direttore/dalla
direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di
edilizia abitativa».
4. Nel testo tedesco della legge provinciale 17 dicembre 1998, n.
13, e successive modifiche, le parole: «vom Landesrat für
Wohnungsbau» sono sostituite dalle parole: «vom Direktor/von der
Direktorin der für Wohnbau zuständigen Landesabteilung».
5. Dopo l'art. 150 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13,
e' inserito il seguente articolo:
«Art. 150-bis (Equiparazione della persona convivente more uxorio
alla persona coniugata). - 1. Ai fini e agli effetti della presente
legge, ove non gia' espressamente previsto, le persone conviventi
more uxorio sono equiparate alle persone coniugate.»