Art. 11 
 
                       Ulteriori disposizioni 
 
  1. Nel testo italiano della legge provinciale 17 dicembre 1998,  n.
13, e  successive  modifiche,  le  parole:  «l'assessore  provinciale
all'edilizia  abitativa»,   «l'Assessore   provinciale   all'edilizia
abitativa» e «l'assessore all'edilizia abitativa», ovunque ricorrano,
sono sostituite  dalle  parole:  «il  direttore/la  direttrice  della
ripartizione  provinciale   competente   in   materia   di   edilizia
abitativa». 
  2. Nel testo tedesco della legge provinciale 17 dicembre  1998,  n.
13,  e  successive  modifiche,  le   parole:   «der   Landesrat   für
Wohnungsbau»  o  «Der  für  den  Wohnungsbau  zuständige  Landesrat»,
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle  parole:  «der  Direktor/die
Direktorin der für Wohnbau  zuständigen  Landesabteilung»  oder  «Der
Direktor/Die Direktorin der für Wohnbau zuständigen Landesabteilung». 
  3. Nel testo italiano della legge provinciale 17 dicembre 1998,  n.
13, e successive modifiche, le  parole:  «dall'assessore  provinciale
all'edilizia abitativa», ovunque ricorrano, ad  esclusione  dell'art.
9, comma  2,  sono  sostituite  dalle  parole:  «dal  direttore/dalla
direttrice della ripartizione provinciale competente  in  materia  di
edilizia abitativa». 
  4. Nel testo tedesco della legge provinciale 17 dicembre  1998,  n.
13,  e  successive  modifiche,  le   parole:   «vom   Landesrat   für
Wohnungsbau» sono sostituite  dalle  parole:  «vom  Direktor/von  der
Direktorin der für Wohnbau zuständigen Landesabteilung». 
  5. Dopo l'art. 150 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13,
e' inserito il seguente articolo: 
    «Art. 150-bis (Equiparazione della persona convivente more uxorio
alla persona coniugata). - 1. Ai fini e agli effetti  della  presente
legge, ove non gia' espressamente  previsto,  le  persone  conviventi
more uxorio sono equiparate alle persone coniugate.»