Art. 12
Disposizioni transitorie
1. I procedimenti amministrativi che all'entrata in vigore della
presente legge erano gia' stati avviati ai sensi degli articoli 71,
71-bis e 71-ter della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e
successive modifiche, sono conclusi ai sensi di tali articoli.
2. I procedimenti amministrativi che all'entrata in vigore della
presente legge erano gia' stati avviati ai sensi dell'art. 78-ter
della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive
modifiche, sono conclusi ai sensi di tale articolo.
3. I procedimenti amministrativi che all'entrata in vigore della
presente legge erano gia' stati avviati ai sensi dell'art. 90 della
legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche,
sono conclusi ai sensi di tale articolo.
4. Nel comma 5 dell'art. 142-bis della legge provinciale 17
dicembre 1998, n. 13, le parole: «del presente articolo» sono
sostituite dalle parole: «della legge provinciale 22 dicembre 2022,
n. 15».
5. Il comma 7 dell'art. 142-bis della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, e' cosi' sostituito:
«7. Qualora il vincolo sociale di cui all'art. 62 sia gia' stato
annotato tavolarmente alla data di entrata in vigore della legge
provinciale 16 luglio 2024, n. 2, e dopo l'entrata in vigore della
legge provinciale 22 dicembre 2022, n. 15, esso decorre dalla data di
annotazione, indipendentemente dalla data di approvazione della
domanda di contributo.
Resta salvo quanto previsto dal comma 5 e dall'art. 143-bis, comma
1, per i vincoli annotati prima del 23 dicembre 2022.»
6. Dopo il comma 3 dell'art. 143 della legge provinciale 17
dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente
comma:
«4. Le contravvenzioni al vincolo sociale commesse prima
dell'entrata in vigore della presente legge sono sanzionate ai sensi
dall'art. 65 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, nella
versione vigente al momento della commissione della contravvenzione.»
7. Dopo il comma 1 dell'art. 143-bis della legge provinciale 17
dicembre 1998, n. 13, e' aggiunto il seguente comma:
«2. A partire dall'entrata in vigore del presente comma e'
possibile richiedere, con domanda tavolare e senza necessita' di
rilascio di nulla osta o di attestazione da parte del direttore/della
direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di
edilizia abitativa, la cancellazione dei vincoli sociali annotati
tavolarmente ai sensi dell'art. 9, comma 10, della legge provinciale
20 aprile 1963, n. 3, dell'art. 5 della legge provinciale 27 novembre
1964, n. 18, dell'art. 6, comma 2, e dell'art. 10 della legge
provinciale 14 novembre 1988, n. 45. I citati vincoli e il diritto di
riscatto dell'ente cedente o della Provincia previsto dall'art. 13
della legge provinciale 20 aprile 1963, n. 3, sono estinti.»
8. Il comma 6 dell'art. 144 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, e' cosi' sostituito:
«6. Il vincolo di cui all'art. 71 annotato tavolarmente dopo
l'entrata in vigore della legge provinciale 22 dicembre 2022, n. 15,
decade dopo 20 anni dalla data dell'annotazione. La cancellazione del
vincolo puo' essere richiesta al termine della durata del vincolo con
domanda tavolare. Per i vincoli annotati tavolarmente prima
dell'entrata in vigore della suddetta legge, il direttore/la
direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di
edilizia abitativa rilascia l'attestazione di scadenza del termine.
Le contravvenzioni indicate nella convenzione o nell'atto unilaterale
d'obbligo sono sanzionabili solo se contestate durante il periodo di
validita' del vincolo medesimo.»
9. Nel comma 7 dell'art. 144 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, le parole: «del presente articolo» sono sostituite dalle
parole: «della legge provinciale 22 dicembre 2022, n. 15,».
10. Il comma 8 dell'art. 144 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, e' cosi' sostituito:
«8. Qualora il vincolo di cui all'art. 71 sia gia' stato annotato
tavolarmente alla data di entrata in vigore della legge provinciale
16 luglio 2024, n. 2, e dopo l'entrata in vigore della legge
provinciale 22 dicembre 2022, n. 15, esso decorre dalla data della
sua annotazione, indipendentemente dalla data di approvazione della
domanda di contributo. Resta salvo quanto previsto dal comma 7 per i
vincoli annotati prima del 23 dicembre 2022.»
11. Per quanto non diversamente disposto, le modifiche di cui agli
articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 trovano applicazione alle concessioni
delle agevolazioni successive all'entrata in vigore della presente
legge. Le modifiche di cui al comma 2 dell'art. 4 e ai commi 2 e 3
dell'art. 6 si applicano alle domande di agevolazione presentate
successivamente all'entrata in vigore della presente legge.