Art. 12 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. I procedimenti amministrativi che all'entrata  in  vigore  della
presente legge erano gia' stati avviati ai sensi degli  articoli  71,
71-bis e 71-ter della legge provinciale 17 dicembre 1998,  n.  13,  e
successive modifiche, sono conclusi ai sensi di tali articoli. 
  2. I procedimenti amministrativi che all'entrata  in  vigore  della
presente legge erano gia' stati avviati  ai  sensi  dell'art.  78-ter
della legge  provinciale  17  dicembre  1998,  n.  13,  e  successive
modifiche, sono conclusi ai sensi di tale articolo. 
  3. I procedimenti amministrativi che all'entrata  in  vigore  della
presente legge erano gia' stati avviati ai sensi dell'art.  90  della
legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13,  e  successive  modifiche,
sono conclusi ai sensi di tale articolo. 
  4. Nel  comma  5  dell'art.  142-bis  della  legge  provinciale  17
dicembre 1998,  n.  13,  le  parole:  «del  presente  articolo»  sono
sostituite dalle parole: «della legge provinciale 22  dicembre  2022,
n. 15». 
  5. Il comma 7 dell'art. 142-bis della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, e' cosi' sostituito: 
    «7. Qualora il vincolo sociale di cui all'art. 62 sia gia'  stato
annotato tavolarmente alla data di  entrata  in  vigore  della  legge
provinciale 16 luglio 2024, n. 2, e dopo l'entrata  in  vigore  della
legge provinciale 22 dicembre 2022, n. 15, esso decorre dalla data di
annotazione,  indipendentemente  dalla  data  di  approvazione  della
domanda di contributo. 
  Resta salvo quanto previsto dal comma 5 e dall'art. 143-bis,  comma
1, per i vincoli annotati prima del 23 dicembre 2022.» 
  6. Dopo il  comma  3  dell'art.  143  della  legge  provinciale  17
dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente
comma: 
    «4.  Le  contravvenzioni  al  vincolo  sociale   commesse   prima
dell'entrata in vigore della presente legge sono sanzionate ai  sensi
dall'art. 65 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n.  13,  nella
versione vigente al momento della commissione della contravvenzione.» 
  7. Dopo il comma 1 dell'art. 143-bis  della  legge  provinciale  17
dicembre 1998, n. 13, e' aggiunto il seguente comma: 
    «2. A partire  dall'entrata  in  vigore  del  presente  comma  e'
possibile richiedere, con domanda  tavolare  e  senza  necessita'  di
rilascio di nulla osta o di attestazione da parte del direttore/della
direttrice della ripartizione provinciale competente  in  materia  di
edilizia abitativa, la cancellazione  dei  vincoli  sociali  annotati
tavolarmente ai sensi dell'art. 9, comma 10, della legge  provinciale
20 aprile 1963, n. 3, dell'art. 5 della legge provinciale 27 novembre
1964, n. 18, dell'art.  6,  comma  2,  e  dell'art.  10  della  legge
provinciale 14 novembre 1988, n. 45. I citati vincoli e il diritto di
riscatto dell'ente cedente o della Provincia  previsto  dall'art.  13
della legge provinciale 20 aprile 1963, n. 3, sono estinti.» 
  8. Il comma 6 dell'art. 144 della  legge  provinciale  17  dicembre
1998, n. 13, e' cosi' sostituito: 
    «6. Il vincolo di cui  all'art.  71  annotato  tavolarmente  dopo
l'entrata in vigore della legge provinciale 22 dicembre 2022, n.  15,
decade dopo 20 anni dalla data dell'annotazione. La cancellazione del
vincolo puo' essere richiesta al termine della durata del vincolo con
domanda  tavolare.  Per  i  vincoli   annotati   tavolarmente   prima
dell'entrata  in  vigore  della  suddetta  legge,   il   direttore/la
direttrice della ripartizione provinciale competente  in  materia  di
edilizia abitativa rilascia l'attestazione di scadenza  del  termine.
Le contravvenzioni indicate nella convenzione o nell'atto unilaterale
d'obbligo sono sanzionabili solo se contestate durante il periodo  di
validita' del vincolo medesimo.» 
  9. Nel comma 7 dell'art. 144 della legge  provinciale  17  dicembre
1998, n. 13, le parole: «del presente articolo» sono sostituite dalle
parole: «della legge provinciale 22 dicembre 2022, n. 15,». 
  10. Il comma 8 dell'art. 144 della legge  provinciale  17  dicembre
1998, n. 13, e' cosi' sostituito: 
    «8. Qualora il vincolo di cui all'art. 71 sia gia' stato annotato
tavolarmente alla data di entrata in vigore della  legge  provinciale
16 luglio 2024,  n.  2,  e  dopo  l'entrata  in  vigore  della  legge
provinciale 22 dicembre 2022, n. 15, esso decorre  dalla  data  della
sua annotazione, indipendentemente dalla data di  approvazione  della
domanda di contributo. Resta salvo quanto previsto dal comma 7 per  i
vincoli annotati prima del 23 dicembre 2022.» 
  11. Per quanto non diversamente disposto, le modifiche di cui  agli
articoli 4, 5, 6, 7, 8 e  9  trovano  applicazione  alle  concessioni
delle agevolazioni successive all'entrata in  vigore  della  presente
legge. Le modifiche di cui al comma 2 dell'art. 4 e ai commi  2  e  3
dell'art. 6 si applicano  alle  domande  di  agevolazione  presentate
successivamente all'entrata in vigore della presente legge.