Art. 13 
 
                     Abrogazioni e disposizioni 
                        a efficacia differita 
 
  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della  legge  provinciale
17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche: 
    a) nel capo 1: il numero 3 della lettera D)  e  le  lettere  E1),
E2), E3), F1), F2), F3), I), N), O), R) e S) del comma 1 dell'art. 2;
il comma 2 dell'art. 2; i commi 2 e 3 dell'art. 6; l'art. 8; 
    b) nel capo 5: il comma 1-bis dell'art. 37; 
    c) nel capo 6: i commi 2, 7 e 8 dell'art. 40;  l'art.  40-bis;  i
commi 2, 3, 3-bis, 4 e 7 dell'art. 41; l'art. 42; la lettera  e)  del
comma 1 dell'art. 45; i commi 6, 11, 12 e 13 dell'art. 45; l'art. 46;
l'art. 51; i commi 1, 1-bis e 5 dell'art. 52; l'art. 53;  l'art.  54;
l'art. 55; l'art. 56; l'art. 60; l'art. 60-bis; il comma 2  dell'art.
65; l'art. 67; 
    d) nel capo 7: l'art. 71; l'art. 71-bis;  l'art.  71-ter;  l'art.
75; l'art. 76; l'art. 77; l'art. 78; l'art. 78-bis; l'art. 78-ter; 
    e) nel capo 8: il  comma  5-quater  dell'art.  86;  il  comma  16
dell'art. 87; 
    f) nel capo 12: l'art. 93; 
    g) nel capo 16: l'art. 128; la lettera c) del comma  1  dell'art.
130; l'art. 131-bis; il comma 2 dell'art. 131-ter; 
    h) nel capo 17: l'art. 134; l'art. 135; l'art. 136;  il  comma  1
dell'art. 137-bis; l'art. 138; il comma 1 dell'art. 139; il  comma  1
dell'art. 139-bis; l'art. 140; l'art. 141; l'art. 142; i commi 1, 2 e
3 dell'art. 142-bis; i commi 1, 2 e 3 dell'art. 143; i commi 1, 2, 3,
4 e 5 dell'art. 144; l'art. 145-ter; l'art. 146; l'art.  148;  l'art.
149; l'art. 150. 
  2. Sono abrogati i commi 2 e 3 dell'art. 12 della legge provinciale
18 marzo 2016, n. 5. 
  3. Le seguenti disposizioni della  legge  provinciale  17  dicembre
1998, n. 13, e successive modifiche, sono abrogate con l'efficacia di
seguito indicata: 
    a) i commi 4 e 5 dell'art. 7 a decorrere dalla  data  di  cui  al
comma 4 del presente articolo; 
    b) i commi 1-bis, 1-ter, 2 e 3 dell'art. 30 e  gli  articoli  31,
32, 33, 34, 35 e 36 a decorrere dalla data di  cui  al  comma  5  del
presente articolo; 
    c) l'art. 38 a decorrere  dalla  data  di  cui  al  comma  6  del
presente articolo; 
    d) il comma 1 dell'art. 3 e i commi 4, 6, 7, 8 e 9  dell'art.  47
dalla data di cui al comma 7 del presente articolo; 
    e) il comma 3-bis dell'art. 62 e l'art. 63 a decorrere dalla data
di cui al comma 8 del presente articolo; 
    f) i commi 2 e 3 dell'art. 92 a decorrere dalla data  di  cui  al
comma 9 del presente articolo; 
    g) l'art. 90 e l'art. 145-quater dal 1° luglio 2026. 
  4. I commi 9 e 10  dell'art.  1  della  presente  legge  acquistano
efficacia dalla data di approvazione della deliberazione della Giunta
provinciale ivi prevista. 
  5. Il comma 2 dell'art. 2 della presente legge  acquista  efficacia
dalla  data  di  approvazione  della   deliberazione   della   Giunta
provinciale ivi prevista. 
  6. Il comma 1 dell'art. 3 della presente legge  acquista  efficacia
dalla  data  di  approvazione  della   deliberazione   della   Giunta
provinciale ivi prevista. 
  7. Le disposizioni dei commi 8, 10, 11 e 13 dell'art. 4, dei  commi
5, 7 e 8 dell'art. 5 e del comma 12 dell'art. 7 della presente  legge
acquistano  efficacia  dalla  data  di  entrata   in   vigore   della
deliberazione della Giunta provinciale di cui all'art.  5,  comma  5,
della presente legge e si  applicano  alle  domande  di  agevolazione
presentate successivamente a tale data.  Per  le  domande  presentate
fino a tale data continuano a trovare applicazione i commi 1, lettera
e), 11, 12 e 13 dell'art. 45, l'art.  53  e  l'art.  55  della  legge
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13. 
  8. I commi 6 e  7  dell'art.  6  della  presente  legge  acquistano
efficacia  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  regolamento  di
esecuzione previsto da tali commi. Dalla  stessa  data  nel  comma  2
dell'art. 59 della legge provinciale 17  dicembre  1998,  n.  13,  le
parole: «trovano applicazione le disposizioni  di  cui  all'art.  63,
comma 1, lettera a), e comma 2» sono sostituite dalle parole:  «trova
applicazione quanto disposto in materia di vincolo sociale  ai  sensi
della presente legge». 
  9. Il comma 12 dell'art. 6 della presente legge acquista  efficacia
dal 1° gennaio 2026. 
  10. I commi 3 e 4 dell'art.  10  della  presente  legge  acquistano
efficacia dalla data di approvazione della deliberazione della Giunta
provinciale prevista dal citato comma 3.