Art. 13
Abrogazioni e disposizioni
a efficacia differita
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge provinciale
17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche:
a) nel capo 1: il numero 3 della lettera D) e le lettere E1),
E2), E3), F1), F2), F3), I), N), O), R) e S) del comma 1 dell'art. 2;
il comma 2 dell'art. 2; i commi 2 e 3 dell'art. 6; l'art. 8;
b) nel capo 5: il comma 1-bis dell'art. 37;
c) nel capo 6: i commi 2, 7 e 8 dell'art. 40; l'art. 40-bis; i
commi 2, 3, 3-bis, 4 e 7 dell'art. 41; l'art. 42; la lettera e) del
comma 1 dell'art. 45; i commi 6, 11, 12 e 13 dell'art. 45; l'art. 46;
l'art. 51; i commi 1, 1-bis e 5 dell'art. 52; l'art. 53; l'art. 54;
l'art. 55; l'art. 56; l'art. 60; l'art. 60-bis; il comma 2 dell'art.
65; l'art. 67;
d) nel capo 7: l'art. 71; l'art. 71-bis; l'art. 71-ter; l'art.
75; l'art. 76; l'art. 77; l'art. 78; l'art. 78-bis; l'art. 78-ter;
e) nel capo 8: il comma 5-quater dell'art. 86; il comma 16
dell'art. 87;
f) nel capo 12: l'art. 93;
g) nel capo 16: l'art. 128; la lettera c) del comma 1 dell'art.
130; l'art. 131-bis; il comma 2 dell'art. 131-ter;
h) nel capo 17: l'art. 134; l'art. 135; l'art. 136; il comma 1
dell'art. 137-bis; l'art. 138; il comma 1 dell'art. 139; il comma 1
dell'art. 139-bis; l'art. 140; l'art. 141; l'art. 142; i commi 1, 2 e
3 dell'art. 142-bis; i commi 1, 2 e 3 dell'art. 143; i commi 1, 2, 3,
4 e 5 dell'art. 144; l'art. 145-ter; l'art. 146; l'art. 148; l'art.
149; l'art. 150.
2. Sono abrogati i commi 2 e 3 dell'art. 12 della legge provinciale
18 marzo 2016, n. 5.
3. Le seguenti disposizioni della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, e successive modifiche, sono abrogate con l'efficacia di
seguito indicata:
a) i commi 4 e 5 dell'art. 7 a decorrere dalla data di cui al
comma 4 del presente articolo;
b) i commi 1-bis, 1-ter, 2 e 3 dell'art. 30 e gli articoli 31,
32, 33, 34, 35 e 36 a decorrere dalla data di cui al comma 5 del
presente articolo;
c) l'art. 38 a decorrere dalla data di cui al comma 6 del
presente articolo;
d) il comma 1 dell'art. 3 e i commi 4, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 47
dalla data di cui al comma 7 del presente articolo;
e) il comma 3-bis dell'art. 62 e l'art. 63 a decorrere dalla data
di cui al comma 8 del presente articolo;
f) i commi 2 e 3 dell'art. 92 a decorrere dalla data di cui al
comma 9 del presente articolo;
g) l'art. 90 e l'art. 145-quater dal 1° luglio 2026.
4. I commi 9 e 10 dell'art. 1 della presente legge acquistano
efficacia dalla data di approvazione della deliberazione della Giunta
provinciale ivi prevista.
5. Il comma 2 dell'art. 2 della presente legge acquista efficacia
dalla data di approvazione della deliberazione della Giunta
provinciale ivi prevista.
6. Il comma 1 dell'art. 3 della presente legge acquista efficacia
dalla data di approvazione della deliberazione della Giunta
provinciale ivi prevista.
7. Le disposizioni dei commi 8, 10, 11 e 13 dell'art. 4, dei commi
5, 7 e 8 dell'art. 5 e del comma 12 dell'art. 7 della presente legge
acquistano efficacia dalla data di entrata in vigore della
deliberazione della Giunta provinciale di cui all'art. 5, comma 5,
della presente legge e si applicano alle domande di agevolazione
presentate successivamente a tale data. Per le domande presentate
fino a tale data continuano a trovare applicazione i commi 1, lettera
e), 11, 12 e 13 dell'art. 45, l'art. 53 e l'art. 55 della legge
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13.
8. I commi 6 e 7 dell'art. 6 della presente legge acquistano
efficacia dalla data di entrata in vigore del regolamento di
esecuzione previsto da tali commi. Dalla stessa data nel comma 2
dell'art. 59 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, le
parole: «trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 63,
comma 1, lettera a), e comma 2» sono sostituite dalle parole: «trova
applicazione quanto disposto in materia di vincolo sociale ai sensi
della presente legge».
9. Il comma 12 dell'art. 6 della presente legge acquista efficacia
dal 1° gennaio 2026.
10. I commi 3 e 4 dell'art. 10 della presente legge acquistano
efficacia dalla data di approvazione della deliberazione della Giunta
provinciale prevista dal citato comma 3.