Art. 2
Modifica del capo 4 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13,
«Interventi di emergenza in caso di calamita' naturali»
1. La rubrica dell'art. 30 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, e' cosi' sostituita:
«Concessione di contributi in caso di calamita' naturali».
2. Il comma 1 dell'art. 30 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
«1. Possono essere concessi contributi per i danni a edifici
residenziali, nonche' per spostamenti degli stessi, in conseguenza di
terremoti, inondazioni, colate detritiche, movimenti franosi e
valanghe. Con deliberazione della Giunta provinciale sono determinati
i criteri per l'accertamento di una situazione di emergenza e per la
concessione dei contributi. Le domande per i contributi previsti dal
presente comma hanno priorita' rispetto alle domande di agevolazione
edilizia per le altre categorie di interventi di cui all'art. 2,
comma 1.»