Art. 2 
Modifica del capo 4 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n.  13,
  «Interventi di emergenza in caso di calamita' naturali» 
 
  1. La rubrica dell'art. 30  della  legge  provinciale  17  dicembre
1998, n. 13, e' cosi' sostituita: 
    «Concessione di contributi in caso di calamita' naturali». 
  2. Il comma 1 dell'art. 30  della  legge  provinciale  17  dicembre
1998, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
    «1. Possono essere concessi contributi  per  i  danni  a  edifici
residenziali, nonche' per spostamenti degli stessi, in conseguenza di
terremoti,  inondazioni,  colate  detritiche,  movimenti  franosi   e
valanghe. Con deliberazione della Giunta provinciale sono determinati
i criteri per l'accertamento di una situazione di emergenza e per  la
concessione dei contributi. Le domande per i contributi previsti  dal
presente comma hanno priorita' rispetto alle domande di  agevolazione
edilizia per le altre categorie di  interventi  di  cui  all'art.  2,
comma 1.»