Art. 3 
Modifica del capo 5 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n.  13,
  «Provvedimenti per casi sociali d'emergenza» 
 
  1. Dopo il comma 3 dell'art. 37 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, e' aggiunto il seguente comma: 
    „3-bis.  Con  deliberazione   della   Giunta   provinciale   sono
determinati i criteri per la concessione dei  contributi.  Qualora  a
carico dell'abitazione oggetto dell'agevolazione di cui  al  comma  1
non sia gia' annotato il vincolo sociale di cui al comma 1  dell'art.
62  e  l'agevolazione  superi  il  cinque  per   cento   del   valore
convenzionale dell'abitazione, dovra' essere effettuata l'annotazione
di tale vincolo. 
  Le domande previste dal presente articolo hanno priorita'  rispetto
alle domande di agevolazione  edilizia  per  le  altre  categorie  di
interventi di cui all'art. 2, comma 1.»