Art. 3
Modifica del capo 5 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13,
«Provvedimenti per casi sociali d'emergenza»
1. Dopo il comma 3 dell'art. 37 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, e' aggiunto il seguente comma:
„3-bis. Con deliberazione della Giunta provinciale sono
determinati i criteri per la concessione dei contributi. Qualora a
carico dell'abitazione oggetto dell'agevolazione di cui al comma 1
non sia gia' annotato il vincolo sociale di cui al comma 1 dell'art.
62 e l'agevolazione superi il cinque per cento del valore
convenzionale dell'abitazione, dovra' essere effettuata l'annotazione
di tale vincolo.
Le domande previste dal presente articolo hanno priorita' rispetto
alle domande di agevolazione edilizia per le altre categorie di
interventi di cui all'art. 2, comma 1.»