Art. 4 
Modifica del capo 6 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n.  13,
  «Contributi per costruzione, acquisto e recupero di abitazioni  per
  fabbisogno abitativo primario», in  materia  di  requisiti  per  le
  agevolazioni 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 40  della  legge  provinciale  17  dicembre
1998, n. 13, e' cosi' sostituito: 
    «1.  Possono   essere   oggetto   delle   agevolazioni   edilizie
provinciali previste per la costruzione, l'acquisto e il recupero per
il  fabbisogno  abitativo  primario  le  abitazioni  che  abbiano  le
caratteristiche di cui all'art. 41.» 
  2. Dopo il comma 1 dell'art. 40 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, e' inserito il seguente comma: 
    «1-bis. Per le agevolazioni previste  dalla  presente  legge  che
prevedono l'annotazione del vincolo sociale di cui all'art. 62, comma
1, nonche' per le agevolazioni  di  cui  agli  articoli  52,  52-bis,
71-quater, 74 e 74-ter, devono  essere  assunti  gli  obblighi  delle
abitazioni riservate alle persone residenti di cui all'art. 39  della
legge provinciale 10 luglio  2018,  n.  9,  e  successive  modifiche,
qualora a carico dell'abitazione agevolata non sia gia' iscritto tale
vincolo. Il vincolo viene annotato nel libro fondiario.» 
  3. Il comma 6 dell'art. 40  della  legge  provinciale  17  dicembre
1998, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
    «6. Agli effetti delle  agevolazioni  edilizie  disciplinate  dal
presente capo e dal capo 7, ampliamenti di cubatura fino  al  20  per
cento della cubatura esistente sono  considerati  come  recupero.  In
ogni caso, si considera recupero quando la volumetria esistente viene
ampliata, fino  a  495  metri  cubi  complessivi,  e  trasformata  in
abitazione  con  le  caratteristiche  di  cui  all'art.   41,   anche
attraverso un cambio di destinazione d'uso.» 
  4. La rubrica dell'art. 41  della  legge  provinciale  17  dicembre
1998, n. 13, e' cosi' sostituita: «Caratteristiche  delle  abitazioni
suscettibili di agevolazione». 
  5. Il comma 1 dell'art. 41 della legge 17 dicembre 1998, n. 13,  e'
cosi' sostituito: 
    «1. Le agevolazioni previste dalla presente legge possono  essere
concesse per abitazioni che ricadono nelle categorie  catastali  A/2,
A/3, A/4, A/5, A/6 o A/7.» 
  6. Nel comma 3 dell'art. 43 della  legge  provinciale  17  dicembre
1998,  n.  13,  le  parole:  «del  regolamento  di  esecuzione»  sono
sostituite dalle parole: «delle disposizioni vigenti». 
  7. Dopo il  comma  13  dell'art.  45  della  legge  provinciale  17
dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente
comma: 
    «13-bis.  Il  requisito  dell'attivita'   lavorativa   ai   sensi
dell'art. 5, comma 7, non  e'  richiesto  nel  caso  di  persone  con
un'invalidita' civile o del lavoro di almeno  il  74  per  cento,  di
persone cieche civili o sorde o con un'invalidita'  di  guerra  dalla
prima  alla  quarta  categoria,  nonche'  in  caso  di  persone   con
disabilita' ai sensi dell'art. 3 della  legge  5  febbraio  1992,  n.
104.» 
  8. Nella lettera d) del comma 2-bis dell'art.  45-bis  della  legge
provinciale 17 dicembre 1998,  n.  13,  le  parole:  «regolamento  di
esecuzione» sono sostituite dalle parole: «deliberazione della Giunta
provinciale». 
  9. La rubrica dell'art. 47  della  legge  provinciale  17  dicembre
1998, n. 13, e' cosi' sostituita: «Valutazione delle domande». 
  10. Il comma 5 dell'art. 47 della  legge  provinciale  17  dicembre
1998, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
    «5. Con deliberazione della Giunta provinciale  e'  stabilito  il
punteggio da attribuire ai criteri di preferenza di cui ai commi 1  e
2.  Per   l'accesso   alle   agevolazioni   edilizie,   la   suddetta
deliberazione puo'  prevedere  un  punteggio  minimo.  Nel  caso  sia
previsto  un  punteggio  minimo,  per  l'accesso  alle   agevolazioni
edilizie per la costruzione e l'acquisto di alloggi per il fabbisogno
abitativo primario, esso non puo' essere superiore a 20 punti.» 
  11. Nel comma 1 dell'art. 49 della legge  provinciale  17  dicembre
1998, n. 13, e  successive  modifiche,  le  parole:  «regolamento  di
esecuzione» sono sostituite dalle parole: «deliberazione della Giunta
provinciale». 
  12.  L'ultimo  periodo  del  comma  4  dell'art.  50  della   legge
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e' soppresso. 
  13. Nel  comma  1  dell'art.  50-bis  della  legge  provinciale  17
dicembre 1998, n. 13, le parole: «dal regolamento di esecuzione» sono
sostituite  dalle   parole:   «dalla   deliberazione   della   Giunta
provinciale».