Art. 4
Modifica del capo 6 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13,
«Contributi per costruzione, acquisto e recupero di abitazioni per
fabbisogno abitativo primario», in materia di requisiti per le
agevolazioni
1. Il comma 1 dell'art. 40 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, e' cosi' sostituito:
«1. Possono essere oggetto delle agevolazioni edilizie
provinciali previste per la costruzione, l'acquisto e il recupero per
il fabbisogno abitativo primario le abitazioni che abbiano le
caratteristiche di cui all'art. 41.»
2. Dopo il comma 1 dell'art. 40 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, e' inserito il seguente comma:
«1-bis. Per le agevolazioni previste dalla presente legge che
prevedono l'annotazione del vincolo sociale di cui all'art. 62, comma
1, nonche' per le agevolazioni di cui agli articoli 52, 52-bis,
71-quater, 74 e 74-ter, devono essere assunti gli obblighi delle
abitazioni riservate alle persone residenti di cui all'art. 39 della
legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche,
qualora a carico dell'abitazione agevolata non sia gia' iscritto tale
vincolo. Il vincolo viene annotato nel libro fondiario.»
3. Il comma 6 dell'art. 40 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
«6. Agli effetti delle agevolazioni edilizie disciplinate dal
presente capo e dal capo 7, ampliamenti di cubatura fino al 20 per
cento della cubatura esistente sono considerati come recupero. In
ogni caso, si considera recupero quando la volumetria esistente viene
ampliata, fino a 495 metri cubi complessivi, e trasformata in
abitazione con le caratteristiche di cui all'art. 41, anche
attraverso un cambio di destinazione d'uso.»
4. La rubrica dell'art. 41 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, e' cosi' sostituita: «Caratteristiche delle abitazioni
suscettibili di agevolazione».
5. Il comma 1 dell'art. 41 della legge 17 dicembre 1998, n. 13, e'
cosi' sostituito:
«1. Le agevolazioni previste dalla presente legge possono essere
concesse per abitazioni che ricadono nelle categorie catastali A/2,
A/3, A/4, A/5, A/6 o A/7.»
6. Nel comma 3 dell'art. 43 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, le parole: «del regolamento di esecuzione» sono
sostituite dalle parole: «delle disposizioni vigenti».
7. Dopo il comma 13 dell'art. 45 della legge provinciale 17
dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente
comma:
«13-bis. Il requisito dell'attivita' lavorativa ai sensi
dell'art. 5, comma 7, non e' richiesto nel caso di persone con
un'invalidita' civile o del lavoro di almeno il 74 per cento, di
persone cieche civili o sorde o con un'invalidita' di guerra dalla
prima alla quarta categoria, nonche' in caso di persone con
disabilita' ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n.
104.»
8. Nella lettera d) del comma 2-bis dell'art. 45-bis della legge
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, le parole: «regolamento di
esecuzione» sono sostituite dalle parole: «deliberazione della Giunta
provinciale».
9. La rubrica dell'art. 47 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, e' cosi' sostituita: «Valutazione delle domande».
10. Il comma 5 dell'art. 47 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
«5. Con deliberazione della Giunta provinciale e' stabilito il
punteggio da attribuire ai criteri di preferenza di cui ai commi 1 e
2. Per l'accesso alle agevolazioni edilizie, la suddetta
deliberazione puo' prevedere un punteggio minimo. Nel caso sia
previsto un punteggio minimo, per l'accesso alle agevolazioni
edilizie per la costruzione e l'acquisto di alloggi per il fabbisogno
abitativo primario, esso non puo' essere superiore a 20 punti.»
11. Nel comma 1 dell'art. 49 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: «regolamento di
esecuzione» sono sostituite dalle parole: «deliberazione della Giunta
provinciale».
12. L'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 50 della legge
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e' soppresso.
13. Nel comma 1 dell'art. 50-bis della legge provinciale 17
dicembre 1998, n. 13, le parole: «dal regolamento di esecuzione» sono
sostituite dalle parole: «dalla deliberazione della Giunta
provinciale».