Art. 5 
Modifica del capo 6 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n.  13,
  «Contributi per costruzione, acquisto e recupero di abitazioni  per
  fabbisogno abitativo primario», in materia di agevolazioni 
 
  1. La rubrica dell'art. 52  della  legge  provinciale  17  dicembre
1998, n. 13, e' cosi' sostituita: «Risparmio casa». 
  2. Il primo periodo  del  comma  1-ter  dell'art.  52  della  legge
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, e' cosi'
sostituito: 
    «E' istituito un fondo di rotazione per  il  finanziamento  della
categoria di intervento di cui all'art. 2, comma 1, lettera  Q1),  il
quale assume la denominazione «Risparmio casa».» 
  3. L'ultimo periodo  del  comma  1-ter  dell'art.  52  della  legge
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, e' cosi'
sostituito: «Per  poter  accedere  al  mutuo  agevolato,  la  persona
richiedente deve documentare  una  fase  di  risparmio  vincolata  al
modello «Risparmio casa» secondo le modalita' stabilite dalla  Giunta
provinciale.» 
  4. Dopo l'art. 52 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n.  13,
e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo: 
    «Art. 52-bis (Concessione di mutui agevolati  per  il  fabbisogno
abitativo primario  da  parte  di  istituti  di  credito).  -  1.  La
Provincia puo' stipulare convenzioni con i soggetti di  cui  all'art.
52, comma 2, per la concessione, da  parte  di  questi  soggetti,  di
mutui agevolati a tasso fisso o variabile, con una durata  minima  di
10 anni e massima di 30 anni, a  favore  delle  persone  beneficiarie
delle agevolazioni per la costruzione e l'acquisto di alloggi per  il
fabbisogno abitativo primario ai sensi della presente legge. 
  2. Per i mutui agevolati concessi ai sensi delle convenzioni di cui
al comma 1, la Provincia puo' concedere ai soggetti di  cui  all'art.
52, comma 2, contributi a parziale copertura dei  vantaggi  garantiti
da tali convenzioni alle persone beneficiarie dei mutui rispetto alle
condizioni medie di mercato. 
  3. La convenzione tipo con i soggetti di cui all'art. 52, comma  2,
e i criteri per la concessione  dei  contributi  sono  approvati  con
deliberazione della Giunta provinciale. La  deliberazione  disciplina
anche le condizioni alle quali  i  mutui  di  cui  al  comma  1  sono
cumulabili con la misura di cui all'art. 52, comma 1-ter.» 
  5. L'art. 57 della legge provinciale 17 dicembre  1998,  n.  13,  e
successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
    «Art.  57  (Contributi  a  fondo  perduto).  -  1.   Le   persone
richiedenti  in  possesso  dei  requisiti  generali  previsti   dalla
presente legge possono essere ammesse a un contributo a fondo perduto
per la costruzione, l'acquisto o il recupero  di  abitazioni  per  il
fabbisogno abitativo primario. 
  2. L'importo base per la determinazione del contributo  e'  pari  a
35.000,00 euro per una persona richiedente  singola,  52.000,00  euro
per due componenti il nucleo familiare e ulteriori 8.000,00 euro  per
ogni ulteriore componente del  nucleo  familiare.  Con  deliberazione
della Giunta provinciale vengono  definite  le  persone  che  possono
essere considerate come componenti del nucleo  familiare.  La  Giunta
provinciale puo' aggiornare periodicamente  gli  importi  di  cui  al
presente comma. 
  3. Per il recupero di abitazioni destinate al fabbisogno  abitativo
primario, gli importi di cui al comma 2 sono incrementati del 25  per
cento. 
  4. Per la nuova costruzione di abitazioni su un piano, collocate in
edifici a scopo abitativo strutturati su piu'  piani  e  comprendenti
piu' alloggi indipendenti,  gli  importi  di  cui  al  comma  2  sono
incrementati del 25 per cento. 
  5. Il contributo non puo' superare il  40  per  cento  della  spesa
preventivata ed effettivamente sostenuta per  la  nuova  costruzione,
l'acquisto o il recupero. 
  6. Per le persone richiedenti della prima fascia di reddito  e  con
un valore della situazione economica (VSE) di cui all'art. 58 pari ad
almeno 1,50, il contributo e' pari  al  100  per  cento  dell'importo
risultante dall'applicazione dei commi da 2 a  5.  Il  contributo  e'
pari all'80 per cento dell'importo risultante  dai  commi  precedenti
per le persone richiedenti della seconda fascia di reddito, al 65 per
cento per le persone richiedenti della terza fascia di reddito  e  al
50 per cento per  le  persone  richiedenti  della  quarta  fascia  di
reddito. 
  7. Non sono agevolabili gli acquisti di  abitazioni  di  parenti  o
affini  di  primo  grado.  Agli  effetti  del  presente  comma,  sono
considerate anche le abitazioni di proprieta' di societa' di  persone
o di societa' a responsabilita' limitata alle  quali  partecipano  le
suddette persone o comunque alle stesse riconducibili. 
  8. Non sono agevolabili interventi con  una  spesa  preventivata  o
effettivamente sostenuta inferiore ai 30.000,00 euro. 
  9. Non sono agevolabili interventi con un prezzo di acquisto o  con
spese per la nuova costruzione dell'abitazione superiori a  13  volte
ovvero, in caso di  persone  richiedenti  singole,  a  14  volte  gli
importi di cui al comma 2. In presenza di particolari  condizioni  di
mercato, la Giunta provinciale puo' modificare i coefficienti di  cui
al presente comma. 
  10. Se il contributo per l'acquisto,  la  nuova  costruzione  o  il
recupero viene richiesto  dall'usufruttuario/usufruttuaria,  il  nudo
proprietario/la nuda proprietaria deve acconsentire  che  il  vincolo
sociale di edilizia abitativa agevolata venga  annotato  anche  sulla
nuda proprieta'. 
  11. Ulteriori norme di  dettaglio  per  l'attuazione  del  presente
articolo possono  essere  definite  con  deliberazione  della  Giunta
provinciale.» 
  6. Il comma 1 dell'art. 58  della  legge  provinciale  17  dicembre
1998, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
    «1. Il parametro della condizione  economica  di  ciascun  nucleo
familiare per l'ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali per
l'acquisto, la costruzione e il recupero per il fabbisogno  abitativo
primario e' costituito dal «valore della situazione economica»  (VSE)
di cui al decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011,  n.
2, e successive modifiche, che viene calcolato secondo  le  modalita'
definite con deliberazione della Giunta provinciale.  Ai  fini  della
presente legge le fasce di reddito sono determinate come segue: 
    a) VSE fino a 3,75 (prima fascia di reddito); 
    b) VSE da 3,76 a 5,15 (seconda fascia di reddito); 
    c) VSE da 5,16 a 5,85 (terza fascia di reddito); 
    d) VSE da 5,86 a 6,30 (quarta fascia di reddito); 
    e) VSE da 6,31 a 6,55 (quinta fascia di reddito).» 
  7. Il comma 3 dell'art. 59  della  legge  provinciale  17  dicembre
1998, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
    «3. L'ammontare dell'agevolazione e' determinato dalla differenza
fra l'agevolazione spettante ai sensi dell'art. 57 e il contributo  a
fondo perduto ottenuto in precedenza,  incrementato  degli  interessi
legali  calcolati  dalla  data  dell'erogazione  fino  alla  data  di
presentazione della nuova domanda.» 
  8. Dopo il comma 3 dell'art. 59 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente comma: 
    «4. Per le agevolazioni concesse in forma di mutuo ai sensi della
normativa previgente alla data di entrata in  vigore  della  presente
disposizione,  la  differenza  di  cui  al  comma  3   e'   calcolata
convertendo in un contributo a  fondo  perduto  l'importo  del  mutuo
nella misura del 35 per cento e i contributi decennali costanti nella
misura del 70 per cento.» 
  9. Il comma 2 dell'art. 61  della  legge  provinciale  17  dicembre
1998, n. 13, e' cosi' sostituito: 
    «2. L'agevolazione per l'acquisto  viene  concessa  nella  misura
prevista dall'art. 57.  L'agevolazione  aggiuntiva  per  il  recupero
corrisponde al 30 per cento della spesa  riconosciuta  ammissibile  e
non puo' comunque superare l'importo di 40.000,00 euro.» 
  10. Alla copertura degli oneri  derivanti  dal  presente  articolo,
quantificati in 2.500.000,00 euro per l'anno 2025, 11.500.000,00 euro
per l'anno 2026 e 12.000.000,00 euro per  l'anno  2027,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri  derivanti  da  nuovi
provvedimenti  legislativi»  di  parte   capitale   nell'ambito   del
programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2025-2027.