Art. 5
Modifica del capo 6 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13,
«Contributi per costruzione, acquisto e recupero di abitazioni per
fabbisogno abitativo primario», in materia di agevolazioni
1. La rubrica dell'art. 52 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, e' cosi' sostituita: «Risparmio casa».
2. Il primo periodo del comma 1-ter dell'art. 52 della legge
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, e' cosi'
sostituito:
«E' istituito un fondo di rotazione per il finanziamento della
categoria di intervento di cui all'art. 2, comma 1, lettera Q1), il
quale assume la denominazione «Risparmio casa».»
3. L'ultimo periodo del comma 1-ter dell'art. 52 della legge
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, e' cosi'
sostituito: «Per poter accedere al mutuo agevolato, la persona
richiedente deve documentare una fase di risparmio vincolata al
modello «Risparmio casa» secondo le modalita' stabilite dalla Giunta
provinciale.»
4. Dopo l'art. 52 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13,
e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo:
«Art. 52-bis (Concessione di mutui agevolati per il fabbisogno
abitativo primario da parte di istituti di credito). - 1. La
Provincia puo' stipulare convenzioni con i soggetti di cui all'art.
52, comma 2, per la concessione, da parte di questi soggetti, di
mutui agevolati a tasso fisso o variabile, con una durata minima di
10 anni e massima di 30 anni, a favore delle persone beneficiarie
delle agevolazioni per la costruzione e l'acquisto di alloggi per il
fabbisogno abitativo primario ai sensi della presente legge.
2. Per i mutui agevolati concessi ai sensi delle convenzioni di cui
al comma 1, la Provincia puo' concedere ai soggetti di cui all'art.
52, comma 2, contributi a parziale copertura dei vantaggi garantiti
da tali convenzioni alle persone beneficiarie dei mutui rispetto alle
condizioni medie di mercato.
3. La convenzione tipo con i soggetti di cui all'art. 52, comma 2,
e i criteri per la concessione dei contributi sono approvati con
deliberazione della Giunta provinciale. La deliberazione disciplina
anche le condizioni alle quali i mutui di cui al comma 1 sono
cumulabili con la misura di cui all'art. 52, comma 1-ter.»
5. L'art. 57 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e
successive modifiche, e' cosi' sostituito:
«Art. 57 (Contributi a fondo perduto). - 1. Le persone
richiedenti in possesso dei requisiti generali previsti dalla
presente legge possono essere ammesse a un contributo a fondo perduto
per la costruzione, l'acquisto o il recupero di abitazioni per il
fabbisogno abitativo primario.
2. L'importo base per la determinazione del contributo e' pari a
35.000,00 euro per una persona richiedente singola, 52.000,00 euro
per due componenti il nucleo familiare e ulteriori 8.000,00 euro per
ogni ulteriore componente del nucleo familiare. Con deliberazione
della Giunta provinciale vengono definite le persone che possono
essere considerate come componenti del nucleo familiare. La Giunta
provinciale puo' aggiornare periodicamente gli importi di cui al
presente comma.
3. Per il recupero di abitazioni destinate al fabbisogno abitativo
primario, gli importi di cui al comma 2 sono incrementati del 25 per
cento.
4. Per la nuova costruzione di abitazioni su un piano, collocate in
edifici a scopo abitativo strutturati su piu' piani e comprendenti
piu' alloggi indipendenti, gli importi di cui al comma 2 sono
incrementati del 25 per cento.
5. Il contributo non puo' superare il 40 per cento della spesa
preventivata ed effettivamente sostenuta per la nuova costruzione,
l'acquisto o il recupero.
6. Per le persone richiedenti della prima fascia di reddito e con
un valore della situazione economica (VSE) di cui all'art. 58 pari ad
almeno 1,50, il contributo e' pari al 100 per cento dell'importo
risultante dall'applicazione dei commi da 2 a 5. Il contributo e'
pari all'80 per cento dell'importo risultante dai commi precedenti
per le persone richiedenti della seconda fascia di reddito, al 65 per
cento per le persone richiedenti della terza fascia di reddito e al
50 per cento per le persone richiedenti della quarta fascia di
reddito.
7. Non sono agevolabili gli acquisti di abitazioni di parenti o
affini di primo grado. Agli effetti del presente comma, sono
considerate anche le abitazioni di proprieta' di societa' di persone
o di societa' a responsabilita' limitata alle quali partecipano le
suddette persone o comunque alle stesse riconducibili.
8. Non sono agevolabili interventi con una spesa preventivata o
effettivamente sostenuta inferiore ai 30.000,00 euro.
9. Non sono agevolabili interventi con un prezzo di acquisto o con
spese per la nuova costruzione dell'abitazione superiori a 13 volte
ovvero, in caso di persone richiedenti singole, a 14 volte gli
importi di cui al comma 2. In presenza di particolari condizioni di
mercato, la Giunta provinciale puo' modificare i coefficienti di cui
al presente comma.
10. Se il contributo per l'acquisto, la nuova costruzione o il
recupero viene richiesto dall'usufruttuario/usufruttuaria, il nudo
proprietario/la nuda proprietaria deve acconsentire che il vincolo
sociale di edilizia abitativa agevolata venga annotato anche sulla
nuda proprieta'.
11. Ulteriori norme di dettaglio per l'attuazione del presente
articolo possono essere definite con deliberazione della Giunta
provinciale.»
6. Il comma 1 dell'art. 58 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
«1. Il parametro della condizione economica di ciascun nucleo
familiare per l'ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali per
l'acquisto, la costruzione e il recupero per il fabbisogno abitativo
primario e' costituito dal «valore della situazione economica» (VSE)
di cui al decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n.
2, e successive modifiche, che viene calcolato secondo le modalita'
definite con deliberazione della Giunta provinciale. Ai fini della
presente legge le fasce di reddito sono determinate come segue:
a) VSE fino a 3,75 (prima fascia di reddito);
b) VSE da 3,76 a 5,15 (seconda fascia di reddito);
c) VSE da 5,16 a 5,85 (terza fascia di reddito);
d) VSE da 5,86 a 6,30 (quarta fascia di reddito);
e) VSE da 6,31 a 6,55 (quinta fascia di reddito).»
7. Il comma 3 dell'art. 59 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
«3. L'ammontare dell'agevolazione e' determinato dalla differenza
fra l'agevolazione spettante ai sensi dell'art. 57 e il contributo a
fondo perduto ottenuto in precedenza, incrementato degli interessi
legali calcolati dalla data dell'erogazione fino alla data di
presentazione della nuova domanda.»
8. Dopo il comma 3 dell'art. 59 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente comma:
«4. Per le agevolazioni concesse in forma di mutuo ai sensi della
normativa previgente alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, la differenza di cui al comma 3 e' calcolata
convertendo in un contributo a fondo perduto l'importo del mutuo
nella misura del 35 per cento e i contributi decennali costanti nella
misura del 70 per cento.»
9. Il comma 2 dell'art. 61 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, e' cosi' sostituito:
«2. L'agevolazione per l'acquisto viene concessa nella misura
prevista dall'art. 57. L'agevolazione aggiuntiva per il recupero
corrisponde al 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e
non puo' comunque superare l'importo di 40.000,00 euro.»
10. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo,
quantificati in 2.500.000,00 euro per l'anno 2025, 11.500.000,00 euro
per l'anno 2026 e 12.000.000,00 euro per l'anno 2027, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi
provvedimenti legislativi» di parte capitale nell'ambito del
programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2025-2027.