Art. 6
Modifica del capo 6 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13,
«Contributi per costruzione, acquisto e recupero di abitazioni per
fabbisogno abitativo primario», in materia di vincolo sociale
1. La rubrica dell'art. 62 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, e' cosi' sostituita: «Vincolo sociale».
2. Nel comma 1 dell'art. 62 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: «vincolo sociale
decennale» sono sostituite dalle parole: «vincolo sociale
ventennale».
3. Nel primo periodo del comma 4 dell'art. 62 della legge
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le
parole: «nel primo decennio» sono soppresse.
4. Il comma 4-bis dell'art. 62 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, e' cosi' sostituito:
«4-bis. I terreni pertinenziali possono, previo nulla osta del
direttore/della direttrice della ripartizione provinciale competente
in materia di edilizia abitativa, essere gravati con servitu'
prediali, escluso il trasferimento, a qualsiasi titolo, di cubatura
libera, ai sensi del titolo VI del libro III del codice civile.»
5. Il comma 4-ter dell'art. 62 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, e' cosi' sostituito:
«4-ter. L'usufruttuario/L'usufruttuaria che e' al contempo anche
beneficiario/beneficiaria dell'agevolazione puo' acquistare, previa
autorizzazione del direttore/della direttrice della ripartizione
provinciale competente in materia di edilizia abitativa, la nuda
proprieta' dell'alloggio oggetto di agevolazione, diventando pieno
proprietario/piena proprietaria. L'autorizzazione deve essere
concessa o negata entro novanta giorni dalla richiesta.»
6. Il comma 6 dell'art. 62 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
«6. Prima della scadenza del vincolo di cui al comma 1,
l'alienazione, la cessione della nuda proprieta', la locazione, la
cessione in uso e la costituzione di diritti reali di godimento
sull'alloggio agevolato sono ammessi solamente in presenza di
determinate situazioni personali e familiari e previa autorizzazione
del direttore/della direttrice della ripartizione provinciale
competente in materia di edilizia abitativa. Le situazioni personali
e familiari nonche' i requisiti e le modalita' di alienazione,
locazione, cessione in uso e costituzione di diritti reali di
godimento sono disciplinate con regolamento di esecuzione.
L'autorizzazione deve essere concessa o negata entro novanta giorni
dalla richiesta.»
7. Il comma 7 dell'art. 62 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
«7. Con regolamento di esecuzione sono inoltre disciplinate le
modalita' dell'eventuale trasferimento del vincolo sociale su un
altro alloggio nonche' i casi in cui, per gli atti di cui al comma 6,
non e' necessaria l'autorizzazione preventiva da parte del
direttore/della direttrice della ripartizione provinciale competente
in materia di edilizia abitativa.»
8. Nel comma 10 dell'art. 62 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, le parole: «su richiesta motivata» sono soppresse.
9. Nella rubrica e nel comma 1 dell'art. 62-ter della legge
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, le parole: «Agenzia per la
vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale
dell'edilizia abitativa agevolata» sono sostituite dalle parole:
«Agenzia per la vigilanza sull'edilizia abitativa».
10. L'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 62-ter della legge
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e' soppresso.
11. Nel comma 2 dell'art. 62-ter della legge provinciale 17
dicembre 1998, n. 13, le parole: «e la riduzione» sono soppresse e le
parole: «diffidare alla restituzione in pristino» sono sostituite
dalle parole: «intimare di rimuovere gli effetti della
contravvenzione».
12. Il comma 5 dell'art. 62-ter della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, e' cosi' sostituito:
«5. L'Agenzia e' competente per la vigilanza, a livello
provinciale, sul rispetto del vincolo dell'edilizia convenzionata e
delle abitazioni riservate alle persone residenti, per l'accertamento
e la contestazione delle contravvenzioni ai suddetti vincoli e per
l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dalle disposizioni
in materia.»
13. Il secondo periodo del comma 8 dell'art. 62-ter della legge
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e' cosi' sostituito: «In
presenza di un corrispondente fabbisogno e al fine di potenziare
l'attivita' di vigilanza, l'Agenzia puo' avvalersi di prestatori di
servizio esterni/prestatrici di servizio esterne o di esperti
esterni/esperte esterne di elevata professionalita', da individuare
secondo le disposizioni vigenti.»