Art. 6 
Modifica del capo 6 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n.  13,
  «Contributi per costruzione, acquisto e recupero di abitazioni  per
  fabbisogno abitativo primario», in materia di vincolo sociale 
 
  1. La rubrica dell'art. 62  della  legge  provinciale  17  dicembre
1998, n. 13, e' cosi' sostituita: «Vincolo sociale». 
  2. Nel comma 1 dell'art. 62 della  legge  provinciale  17  dicembre
1998, n. 13, e successive  modifiche,  le  parole:  «vincolo  sociale
decennale»   sono   sostituite   dalle   parole:   «vincolo   sociale
ventennale». 
  3.  Nel  primo  periodo  del  comma  4  dell'art.  62  della  legge
provinciale 17 dicembre 1998,  n.  13,  e  successive  modifiche,  le
parole: «nel primo decennio» sono soppresse. 
  4. Il comma 4-bis dell'art. 62 della legge provinciale 17  dicembre
1998, n. 13, e' cosi' sostituito: 
    «4-bis. I terreni pertinenziali possono, previo  nulla  osta  del
direttore/della direttrice della ripartizione provinciale  competente
in  materia  di  edilizia  abitativa,  essere  gravati  con  servitu'
prediali, escluso il trasferimento, a qualsiasi titolo,  di  cubatura
libera, ai sensi del titolo VI del libro III del codice civile.» 
  5. Il comma 4-ter dell'art. 62 della legge provinciale 17  dicembre
1998, n. 13, e' cosi' sostituito: 
    «4-ter. L'usufruttuario/L'usufruttuaria che e' al contempo  anche
beneficiario/beneficiaria dell'agevolazione puo'  acquistare,  previa
autorizzazione  del  direttore/della  direttrice  della  ripartizione
provinciale competente in materia  di  edilizia  abitativa,  la  nuda
proprieta' dell'alloggio oggetto di  agevolazione,  diventando  pieno
proprietario/piena   proprietaria.   L'autorizzazione   deve   essere
concessa o negata entro novanta giorni dalla richiesta.» 
  6. Il comma 6 dell'art. 62  della  legge  provinciale  17  dicembre
1998, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
    «6.  Prima  della  scadenza  del  vincolo  di  cui  al  comma  1,
l'alienazione, la cessione della nuda proprieta',  la  locazione,  la
cessione in uso e la  costituzione  di  diritti  reali  di  godimento
sull'alloggio  agevolato  sono  ammessi  solamente  in  presenza   di
determinate situazioni personali e familiari e previa  autorizzazione
del  direttore/della  direttrice   della   ripartizione   provinciale
competente in materia di edilizia abitativa. Le situazioni  personali
e familiari nonche'  i  requisiti  e  le  modalita'  di  alienazione,
locazione, cessione  in  uso  e  costituzione  di  diritti  reali  di
godimento  sono   disciplinate   con   regolamento   di   esecuzione.
L'autorizzazione deve essere concessa o negata entro  novanta  giorni
dalla richiesta.» 
  7. Il comma 7 dell'art. 62  della  legge  provinciale  17  dicembre
1998, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
    «7. Con regolamento di esecuzione sono  inoltre  disciplinate  le
modalita' dell'eventuale trasferimento  del  vincolo  sociale  su  un
altro alloggio nonche' i casi in cui, per gli atti di cui al comma 6,
non  e'  necessaria  l'autorizzazione   preventiva   da   parte   del
direttore/della direttrice della ripartizione provinciale  competente
in materia di edilizia abitativa.» 
  8. Nel comma 10 dell'art. 62 della legge  provinciale  17  dicembre
1998, n. 13, le parole: «su richiesta motivata» sono soppresse. 
  9. Nella rubrica  e  nel  comma  1  dell'art.  62-ter  della  legge
provinciale 17 dicembre 1998, n.  13,  le  parole:  «Agenzia  per  la
vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale
dell'edilizia abitativa  agevolata»  sono  sostituite  dalle  parole:
«Agenzia per la vigilanza sull'edilizia abitativa». 
  10. L'ultimo periodo del  comma  1  dell'art.  62-ter  della  legge
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e' soppresso. 
  11. Nel  comma  2  dell'art.  62-ter  della  legge  provinciale  17
dicembre 1998, n. 13, le parole: «e la riduzione» sono soppresse e le
parole: «diffidare alla restituzione  in  pristino»  sono  sostituite
dalle   parole:   «intimare   di   rimuovere   gli   effetti    della
contravvenzione». 
  12. Il comma 5 dell'art. 62-ter della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, e' cosi' sostituito: 
    «5.  L'Agenzia  e'  competente  per  la  vigilanza,   a   livello
provinciale, sul rispetto del vincolo dell'edilizia  convenzionata  e
delle abitazioni riservate alle persone residenti, per l'accertamento
e la contestazione delle contravvenzioni ai suddetti  vincoli  e  per
l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste  dalle  disposizioni
in materia.» 
  13. Il secondo periodo del comma 8  dell'art.  62-ter  della  legge
provinciale 17  dicembre  1998,  n.  13,  e'  cosi'  sostituito:  «In
presenza di un corrispondente fabbisogno  e  al  fine  di  potenziare
l'attivita' di vigilanza, l'Agenzia puo' avvalersi di  prestatori  di
servizio  esterni/prestatrici  di  servizio  esterne  o  di   esperti
esterni/esperte esterne di elevata professionalita',  da  individuare
secondo le disposizioni vigenti.»