Art. 7
Modifica del capo 6 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13,
«Contributi per costruzione, acquisto e recupero di abitazioni per
fabbisogno abitativo primario», in materia di vincolo sociale, di
rinuncia e revoca dell'agevolazione
1. Il comma 1 dell'art. 64 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
«1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 65, la persona
beneficiaria puo' rinunciare in ogni momento all'agevolazione
edilizia e richiedere la liberazione dell'abitazione dal vincolo
sociale. Nel primo decennio del vincolo deve essere restituito
l'intero importo dell'agevolazione concessa, incrementato degli
interessi legali decorrenti dalla data dell'erogazione. Nel secondo
decennio del vincolo deve essere restituito il 65 per cento del
suddetto importo nei primi cinque anni e il 40 per cento dello stesso
nel restante periodo, rispettivamente incrementato degli interessi
legali decorrenti dalla data dell'erogazione. La rinuncia effettuata
ai sensi del presente articolo nel primo decennio del vincolo, e in
ogni caso restituendo l'intero importo concesso, incrementato degli
interessi legali, produce gli effetti previsti dall'art. 45, comma 9.
2. Il comma 1 dell'art. 65 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
«1. Il direttore/La direttrice della ripartizione provinciale
competente in materia di edilizia abitativa dispone la revoca
dell'agevolazione edilizia se viene accertato che la persona
beneficiaria:
a) non occupa in modo stabile ed effettivo l'abitazione;
b) in contrasto con quanto disposto in materia di vincolo
sociale ai sensi della presente legge, ha alienato, locato o ceduto
in uso l'abitazione a qualsiasi titolo, anche gratuito;
c) in contrasto con quanto disposto in materia di vincolo
sociale ai sensi della presente legge, ha gravato di diritti reali di
godimento l'abitazione;
d) ha modificato, anche solo parzialmente, la destinazione
d'uso dell'abitazione;
e) ha trasformato l'abitazione in modo tale che questa non
abbia piu' le caratteristiche di un'abitazione agevolabile ai sensi
dell'art. 41.»
3. Dopo il comma 1 dell'art. 65 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma:
«1-bis. La revoca di cui al comma 1 del presente articolo
comporta la restituzione dell'intero importo dell'agevolazione o di
una quota del suddetto importo, secondo quanto previsto dall'art. 64,
comma 1, per il caso di rinuncia. Sulla somma determinata ai sensi
del primo periodo del presente comma sono calcolati gli interessi
legali decorrenti dalla data dell'erogazione del l'agevolazione.
Sulla somma determinata ai sensi del primo periodo del presente comma
e' inoltre applicata una maggiorazione del 35 per cento. La
restituzione dell'intera agevolazione concessa, incrementata degli
interessi legali e della maggiorazione prevista, produce gli effetti
previsti dall'art. 45, comma 9.»
4. Il comma 3 dell'art. 65 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
«3. Il direttore/La direttrice della ripartizione provinciale
competente in materia di edilizia abitativa intima alla persona
beneficiaria dell'agevolazione edilizia di rimuovere gli effetti
della contravvenzione entro un termine di 90 giorni, qualora venga
accertato che la stessa persona beneficiaria:
a) ha locato parzialmente o ceduto parzialmente in uso
l'abitazione a qualsiasi titolo, anche gratuito, in contrasto con
quanto disposto in materia di vincolo sociale ai sensi della presente
legge;
b) non ha adempiuto a eventuali ulteriori condizioni connesse
con l'ammissione all'agevolazione edilizia.»
5. Dopo il comma 3 dell'art. 65 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma:
«3-bis. Qualora, decorso il termine di 90 giorni, non siano stati
rimossi gli effetti della contravvenzione di cui al comma 3 o nel
caso in cui si sia nuovamente contravvenuto alla stessa fattispecie,
il direttore/la direttrice della ripartizione provinciale competente
in materia di edilizia abitativa dispone la revoca dell'agevolazione
ai sensi dei commi 1 e 1-bis.»
6. Nel comma 4 dell'art. 65 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: «comma 1, lettera
b)», sono sostituite dalle parole: «comma 1, lettera a)».
7. Il comma 5 dell'art. 65 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
«5. Qualora l'abitazione sia stata locata o comunque ceduta in
uso a qualsiasi titolo, anche gratuito, senza previa autorizzazione
del direttore/della direttrice della ripartizione provinciale
competente in materia di edilizia abitativa, ma nel rispetto delle
altre condizioni previste in materia di vincolo sociale ai sensi
della presente legge, la relativa autorizzazione puo' essere
rilasciata in sanatoria. L'autorizzazione in sanatoria e' rilasciata
previo pagamento di una sanzione amministrativa di 1.500,00 euro.»
8. Il comma 6 dell'art. 65 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
«6. Fatte salve le norme specifiche che valgono per le abitazioni
realizzate su aree destinate all'edilizia abitativa agevolata, la
maggiorazione di cui al comma 1-bis si applica nella misura del 15
per cento qualora la persona beneficiaria, entro il termine
di sessanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di
contestazione della contravvenzione al vincolo sociale, rinunci
all'agevolazione con effetto dalla data della commessa violazione.
La restituzione dell'intera agevolazione concessa, incrementata
degli interessi legali e della maggiorazione prevista, produce gli
effetti previsti dall'art. 45, comma 9.»
9. Nel primo periodo del comma 1 dell'art. 68 della legge
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le
parole: «10 anni» sono sostituite dalle parole: «20 anni».
10. Nel terzo periodo del comma 1 dell'art. 68 della legge
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le
parole: «o di iscrizione erronea» sono sostituite dalle parole: «o di
annotazione erronea, nonche' nei casi di cui all'art. 142-bis, comma
5, e all'art. 144, comma 7,».
11. Il comma 4-bis dell'art. 68 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, e' cosi' sostituito:
«4-bis. Per la cessione di diritti di comproprieta' nonche' per
la costituzione di diritti di servitu' sulle parti comuni di edifici
suddivisi in porzioni materiali ai sensi del titolo VI del libro III
del Codice civile, non e' richiesto il nulla osta di cui al comma 4.»
12. L'art. 70 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e'
cosi' sostituito:
«Art. 70 (Erogazione delle agevolazioni edilizie). - 1. Le
modalita' di erogazione delle agevolazioni edilizie sono determinate
con deliberazione della Giunta provinciale. Nella deliberazione puo'
essere prevista, dietro prestazione di adeguate garanzie,
l'erogazione delle agevolazioni edilizie anche prima
dell'intavolazione del diritto di proprieta' e dell'annotazione
tavolare del vincolo di cui all'art. 62.»