Art. 7 
Modifica del capo 6 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n.  13,
  «Contributi per costruzione, acquisto e recupero di abitazioni  per
  fabbisogno abitativo primario», in materia di vincolo  sociale,  di
  rinuncia e revoca dell'agevolazione 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 64  della  legge  provinciale  17  dicembre
1998, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
    «1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  65,  la   persona
beneficiaria  puo'  rinunciare  in  ogni   momento   all'agevolazione
edilizia e richiedere  la  liberazione  dell'abitazione  dal  vincolo
sociale. Nel  primo  decennio  del  vincolo  deve  essere  restituito
l'intero  importo  dell'agevolazione  concessa,  incrementato   degli
interessi legali decorrenti dalla data dell'erogazione.  Nel  secondo
decennio del vincolo deve essere  restituito  il  65  per  cento  del
suddetto importo nei primi cinque anni e il 40 per cento dello stesso
nel restante periodo, rispettivamente  incrementato  degli  interessi
legali decorrenti dalla data dell'erogazione. La rinuncia  effettuata
ai sensi del presente articolo nel primo decennio del vincolo,  e  in
ogni caso restituendo l'intero importo concesso,  incrementato  degli
interessi legali, produce gli effetti previsti dall'art. 45, comma 9. 
  2. Il comma 1 dell'art. 65  della  legge  provinciale  17  dicembre
1998, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
    «1. Il direttore/La  direttrice  della  ripartizione  provinciale
competente  in  materia  di  edilizia  abitativa  dispone  la  revoca
dell'agevolazione  edilizia  se  viene  accertato  che   la   persona
beneficiaria: 
      a) non occupa in modo stabile ed effettivo l'abitazione; 
      b) in contrasto con  quanto  disposto  in  materia  di  vincolo
sociale ai sensi della presente legge, ha alienato, locato  o  ceduto
in uso l'abitazione a qualsiasi titolo, anche gratuito; 
      c) in contrasto con  quanto  disposto  in  materia  di  vincolo
sociale ai sensi della presente legge, ha gravato di diritti reali di
godimento l'abitazione; 
      d) ha modificato,  anche  solo  parzialmente,  la  destinazione
d'uso dell'abitazione; 
      e) ha trasformato l'abitazione in  modo  tale  che  questa  non
abbia piu' le caratteristiche di un'abitazione agevolabile  ai  sensi
dell'art. 41.» 
  3. Dopo il comma 1 dell'art. 65 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma: 
    «1-bis. La revoca  di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo
comporta la restituzione dell'intero importo dell'agevolazione  o  di
una quota del suddetto importo, secondo quanto previsto dall'art. 64,
comma 1, per il caso di rinuncia. Sulla somma  determinata  ai  sensi
del primo periodo del presente comma  sono  calcolati  gli  interessi
legali decorrenti  dalla  data  dell'erogazione  del  l'agevolazione.
Sulla somma determinata ai sensi del primo periodo del presente comma
e'  inoltre  applicata  una  maggiorazione  del  35  per  cento.   La
restituzione dell'intera agevolazione  concessa,  incrementata  degli
interessi legali e della maggiorazione prevista, produce gli  effetti
previsti dall'art. 45, comma 9.» 
  4. Il comma 3 dell'art. 65  della  legge  provinciale  17  dicembre
1998, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
    «3. Il direttore/La  direttrice  della  ripartizione  provinciale
competente in materia  di  edilizia  abitativa  intima  alla  persona
beneficiaria dell'agevolazione  edilizia  di  rimuovere  gli  effetti
della contravvenzione entro un termine di 90  giorni,  qualora  venga
accertato che la stessa persona beneficiaria: 
      a)  ha  locato  parzialmente  o  ceduto  parzialmente  in   uso
l'abitazione a qualsiasi titolo, anche  gratuito,  in  contrasto  con
quanto disposto in materia di vincolo sociale ai sensi della presente
legge; 
      b) non ha adempiuto a eventuali ulteriori  condizioni  connesse
con l'ammissione all'agevolazione edilizia.» 
  5. Dopo il comma 3 dell'art. 65 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma: 
    «3-bis. Qualora, decorso il termine di 90 giorni, non siano stati
rimossi gli effetti della contravvenzione di cui al  comma  3  o  nel
caso in cui si sia nuovamente contravvenuto alla stessa  fattispecie,
il direttore/la direttrice della ripartizione provinciale  competente
in materia di edilizia abitativa dispone la revoca  dell'agevolazione
ai sensi dei commi 1 e 1-bis.» 
  6. Nel comma 4 dell'art. 65 della  legge  provinciale  17  dicembre
1998, n. 13, e successive modifiche, le  parole:  «comma  1,  lettera
b)», sono sostituite dalle parole: «comma 1, lettera a)». 
  7. Il comma 5 dell'art. 65  della  legge  provinciale  17  dicembre
1998, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
    «5. Qualora l'abitazione sia stata locata o  comunque  ceduta  in
uso a qualsiasi titolo, anche gratuito, senza  previa  autorizzazione
del  direttore/della  direttrice   della   ripartizione   provinciale
competente in materia di edilizia abitativa, ma  nel  rispetto  delle
altre condizioni previste in materia  di  vincolo  sociale  ai  sensi
della  presente  legge,  la  relativa  autorizzazione   puo'   essere
rilasciata in sanatoria. L'autorizzazione in sanatoria e'  rilasciata
previo pagamento di una sanzione amministrativa di 1.500,00 euro.» 
  8. Il comma 6 dell'art. 65  della  legge  provinciale  17  dicembre
1998, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
    «6. Fatte salve le norme specifiche che valgono per le abitazioni
realizzate su aree destinate  all'edilizia  abitativa  agevolata,  la
maggiorazione di cui al comma 1-bis si applica nella  misura  del  15
per  cento  qualora  la  persona  beneficiaria,  entro   il   termine
di sessanta giorni dalla comunicazione di avvio del  procedimento  di
contestazione  della  contravvenzione  al  vincolo  sociale,  rinunci
all'agevolazione con effetto dalla data della commessa violazione. 
  La restituzione  dell'intera  agevolazione  concessa,  incrementata
degli interessi legali e della maggiorazione  prevista,  produce  gli
effetti previsti dall'art. 45, comma 9.» 
  9.  Nel  primo  periodo  del  comma  1  dell'art.  68  della  legge
provinciale 17 dicembre 1998,  n.  13,  e  successive  modifiche,  le
parole: «10 anni» sono sostituite dalle parole: «20 anni». 
  10. Nel  terzo  periodo  del  comma  1  dell'art.  68  della  legge
provinciale 17 dicembre 1998,  n.  13,  e  successive  modifiche,  le
parole: «o di iscrizione erronea» sono sostituite dalle parole: «o di
annotazione erronea, nonche' nei casi di cui all'art. 142-bis,  comma
5, e all'art. 144, comma 7,». 
  11. Il comma 4-bis dell'art. 68 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, e' cosi' sostituito: 
    «4-bis. Per la cessione di diritti di comproprieta'  nonche'  per
la costituzione di diritti di servitu' sulle parti comuni di  edifici
suddivisi in porzioni materiali ai sensi del titolo VI del libro  III
del Codice civile, non e' richiesto il nulla osta di cui al comma 4.» 
  12. L'art. 70 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n.  13,  e'
cosi' sostituito: 
    «Art. 70  (Erogazione  delle  agevolazioni  edilizie).  -  1.  Le
modalita' di erogazione delle agevolazioni edilizie sono  determinate
con deliberazione della Giunta provinciale. Nella deliberazione  puo'
essere   prevista,   dietro   prestazione   di   adeguate   garanzie,
l'erogazione    delle    agevolazioni    edilizie     anche     prima
dell'intavolazione  del  diritto  di  proprieta'  e  dell'annotazione
tavolare del vincolo di cui all'art. 62.»