Art. 8
Modifica del capo 7 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13,
«Agevolazioni per il recupero convenzionato»
1. La rubrica del capo 7 della legge provinciale 17 dicembre 1998,
n. 13, e' cosi' sostituita: «Edilizia abitativa di utilita' sociale».
2. Dopo l'art. 71-ter della legge provinciale 17 dicembre 1998, n.
13, e successive modifiche, viene inserito il seguente articolo:
«Art. 71-quater (Recupero di abitazioni per residenti). - 1. Per
favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente nelle aree di
insediamento e incrementare il numero di alloggi con vincolo di
occupazione da parte di persone residenti, puo' essere concesso ai
soggetti proprietari, per ogni abitazione non vincolata ai sensi
dell'art. 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e
successive modifiche, o dell'art. 79 della legge provinciale 11
agosto 1997, n. 13, un contributo a fondo perduto non superiore al 30
per cento della spesa riconosciuta ammissibile e in ogni caso non
superiore a 25.000,00 euro. I criteri per la concessione dei
contributi sono stabiliti dalla Giunta provinciale.
2. Per essere ammesse all'agevolazione per il recupero le
abitazioni devono avere un'eta' di almeno 25 anni. Lo stesso vale per
gli edifici aventi una destinazione d'uso diversa da quella di
abitazione che vengono trasformati in abitazioni.
3. Le abitazioni oggetto del vincolo sociale di cui all'art. 62 non
possono essere ammesse alla presente agevolazione edilizia fintanto
che il vincolo e' annotato nel libro fondiario.
4. Per l'abitazione agevolata devono essere assunti gli obblighi
relativi alle abitazioni riservate alle persone residenti, di cui
all'art. 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e
successive modifiche. Il vincolo viene annotato nel libro fondiario.
Per il periodo di applicazione del canone di locazione provinciale
previsto dal comma 1 dell'art. 39 della legge provinciale 10 luglio
2018, n. 9, e successive modifiche, l'abitazione puo' essere
esclusivamente locata.»
3. La rubrica dell'art. 74 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, e' cosi' sostituita: «Edilizia abitativa di utilita'
sociale: finanziamento del recupero di edifici».
4. Il comma 2 dell'art. 74 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
«2. E' agevolato il recupero di edifici, o parti di essi, da
parte di enti pubblici, enti ecclesiastici civilmente riconosciuti,
fondazioni o altri enti o organizzazioni senza scopo di lucro
operanti sul territorio provinciale e dotati di personalita'
giuridica che si impegnano, tramite atto unilaterale d'obbligo, a
destinare tali edifici ad alloggi in locazione a canone calmierato, a
case albergo con stanze a prezzo calmierato per persone con contratto
di lavoro e di apprendistato, a studentati con stanze a prezzo
calmierato, a progetti abitativi per giovani, persone anziane,
persone con disabilita', malattie psichiche o dipendenze, ad alloggi
assegnati in godimento a soci di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa, ai sensi della normativa vigente, purche' destinati alle
medesime finalita' sociali e nel rispetto delle condizioni economiche
previste per la locazione a canone calmierato, nonche' a progetti
abitativi multigenerazionali, di cohousing o progetti abitativi
simili.»
5. L'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 74 della legge
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, e' cosi'
sostituito: «E' necessario comprovare la piena proprieta'
dell'immobile oggetto dell'agevolazione o il diritto di superficie
sullo stesso per un periodo eccedente di almeno 20 anni la durata del
previsto vincolo, o pari almeno alla durata del vincolo, qualora il
diritto di superficie sia stato concesso da un ente pubblico.»
6. Il primo periodo del comma 4 dell'art. 74 della legge
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, e' cosi'
sostituito: «Gli immobili recuperati devono mantenere la destinazione
d'uso prevista per 30 anni.»
7. L'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 74 della legge
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, e' cosi'
sostituito: «La revoca o la rinuncia prima della scadenza del vincolo
comportano la restituzione dell'importo dell'agevolazione concessa,
maggiorato del 40 per cento.
Sull'importo concesso si calcolano gli interessi legali decorrenti
dalla data dell'erogazione.»
8. Dopo l'art. 74-bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n.
13, e successive modifiche, viene inserito il seguente articolo:
«Art. 74-ter (Edilizia abitativa di utilita' sociale:
finanziamento della costruzione di edifici). - 1. E' agevolata la
costruzione di edifici da parte di enti pubblici, enti ecclesiastici
civilmente riconosciuti, fondazioni o altri enti o organizzazioni
senza scopo di lucro operanti sul territorio provinciale e dotati di
personalita' giuridica che si impegnano, tramite atto unilaterale
d'obbligo, a destinare tali edifici ad alloggi in locazione a canone
calmierato, a case albergo con stanze a prezzo calmierato per persone
con contratto di lavoro o di apprendistato, a studentati con stanze a
prezzo calmierato, a progetti abitativi per giovani, persone anziane,
persone con disabilita', malattie psichiche o dipendenze, ad alloggi
assegnati in godimento a soci di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa, ai sensi della normativa vigente, purche' destinati alle
medesime finalita' sociali e nel rispetto delle condizioni economiche
previste per la locazione a canone calmierato, nonche' a progetti
abitativi multigenerazionali, di cohousing o a progetti abitativi
simili, secondo le modalita' previste dall'atto unilaterale
d'obbligo. L'acquisizione del terreno e gli arredi sono esclusi
dall'agevolazione di cui al presente articolo.
2. E' necessario comprovare la piena proprieta' dell'immobile
oggetto dell'agevolazione o il diritto di superficie sullo stesso per
un periodo eccedente di almeno venti anni la durata del previsto
vincolo, o pari almeno alla durata del vincolo, qualora il diritto di
superficie sia stato concesso da un ente pubblico.
3. Gli immobili devono mantenere la destinazione d'uso prevista
per trenta anni. Il proprietario/La proprietaria stipula un apposito
atto unilaterale d'obbligo con il direttore/la direttrice della
ripartizione provinciale competente in materia di edilizia abitativa.
Il relativo vincolo e' annotato nel libro fondiario. Se il
proprietario/la proprietaria non adempie alle disposizioni dell'atto
unilaterale d'obbligo stipulato, l'agevolazione edilizia e' revocata.
La revoca o la rinuncia prima della scadenza del vincolo comportano
la restituzione dell'importo dell'agevolazione concessa, maggiorato
del 40 per cento. Sull'importo concesso si calcolano gli interessi
legali decorrenti dalla data dell'erogazione.
4. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalita' di
accesso all'agevolazione e di erogazione della stessa e definisce i
contenuti dell'atto unilaterale d'obbligo e le modalita' di rinuncia
all'agevolazione.»
9. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo,
quantificati in 2.500.000,00 euro per l'anno 2025, 5.000.000,00 euro
per l'anno 2026 e 5.000.000,00 euro per l'anno 2027, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi
provvedimenti legislativi» di parte capitale nell'ambito del
programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2025-2027.