Art. 8 
Modifica del capo 7 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n.  13,
  «Agevolazioni per il recupero convenzionato» 
 
  1. La rubrica del capo 7 della legge provinciale 17 dicembre  1998,
n. 13, e' cosi' sostituita: «Edilizia abitativa di utilita' sociale». 
  2. Dopo l'art. 71-ter della legge provinciale 17 dicembre 1998,  n.
13, e successive modifiche, viene inserito il seguente articolo: 
    «Art. 71-quater (Recupero di abitazioni per residenti). - 1.  Per
favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente nelle aree  di
insediamento e incrementare il  numero  di  alloggi  con  vincolo  di
occupazione da parte di persone residenti, puo'  essere  concesso  ai
soggetti proprietari, per ogni  abitazione  non  vincolata  ai  sensi
dell'art. 39  della  legge  provinciale  10  luglio  2018,  n.  9,  e
successive modifiche, o  dell'art.  79  della  legge  provinciale  11
agosto 1997, n. 13, un contributo a fondo perduto non superiore al 30
per cento della spesa riconosciuta ammissibile e  in  ogni  caso  non
superiore  a  25.000,00  euro.  I  criteri  per  la  concessione  dei
contributi sono stabiliti dalla Giunta provinciale. 
  2.  Per  essere  ammesse  all'agevolazione  per  il   recupero   le
abitazioni devono avere un'eta' di almeno 25 anni. Lo stesso vale per
gli edifici aventi  una  destinazione  d'uso  diversa  da  quella  di
abitazione che vengono trasformati in abitazioni. 
  3. Le abitazioni oggetto del vincolo sociale di cui all'art. 62 non
possono essere ammesse alla presente agevolazione  edilizia  fintanto
che il vincolo e' annotato nel libro fondiario. 
  4. Per l'abitazione agevolata devono essere  assunti  gli  obblighi
relativi alle abitazioni riservate alle  persone  residenti,  di  cui
all'art.  39  della  legge  provinciale  10  luglio  2018,  n.  9,  e
successive modifiche. Il vincolo viene annotato nel libro fondiario. 
  Per il periodo di applicazione del canone di locazione  provinciale
previsto dal comma 1 dell'art. 39 della legge provinciale  10  luglio
2018,  n.  9,  e  successive  modifiche,  l'abitazione  puo'   essere
esclusivamente locata.» 
  3. La rubrica dell'art. 74  della  legge  provinciale  17  dicembre
1998, n. 13, e' cosi' sostituita:  «Edilizia  abitativa  di  utilita'
sociale: finanziamento del recupero di edifici». 
  4. Il comma 2 dell'art. 74  della  legge  provinciale  17  dicembre
1998, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
    «2. E' agevolato il recupero di edifici,  o  parti  di  essi,  da
parte di enti pubblici, enti ecclesiastici  civilmente  riconosciuti,
fondazioni o  altri  enti  o  organizzazioni  senza  scopo  di  lucro
operanti  sul  territorio  provinciale  e  dotati   di   personalita'
giuridica che si impegnano, tramite  atto  unilaterale  d'obbligo,  a
destinare tali edifici ad alloggi in locazione a canone calmierato, a
case albergo con stanze a prezzo calmierato per persone con contratto
di lavoro e di  apprendistato,  a  studentati  con  stanze  a  prezzo
calmierato,  a  progetti  abitativi  per  giovani,  persone  anziane,
persone con disabilita', malattie psichiche o dipendenze, ad  alloggi
assegnati in godimento a soci di cooperative  edilizie  a  proprieta'
indivisa, ai sensi della normativa vigente,  purche'  destinati  alle
medesime finalita' sociali e nel rispetto delle condizioni economiche
previste per la locazione a canone  calmierato,  nonche'  a  progetti
abitativi  multigenerazionali,  di  cohousing  o  progetti  abitativi
simili.» 
  5.  L'ultimo  periodo  del  comma  3  dell'art.  74   della   legge
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, e' cosi'
sostituito:   «E'   necessario   comprovare   la   piena   proprieta'
dell'immobile oggetto dell'agevolazione o il  diritto  di  superficie
sullo stesso per un periodo eccedente di almeno 20 anni la durata del
previsto vincolo, o pari almeno alla durata del vincolo,  qualora  il
diritto di superficie sia stato concesso da un ente pubblico.» 
  6.  Il  primo  periodo  del  comma  4  dell'art.  74  della   legge
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, e' cosi'
sostituito: «Gli immobili recuperati devono mantenere la destinazione
d'uso prevista per 30 anni.» 
  7.  L'ultimo  periodo  del  comma  4  dell'art.  74   della   legge
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, e' cosi'
sostituito: «La revoca o la rinuncia prima della scadenza del vincolo
comportano la restituzione dell'importo  dell'agevolazione  concessa,
maggiorato del 40 per cento. 
  Sull'importo concesso si calcolano gli interessi legali  decorrenti
dalla data dell'erogazione.» 
  8. Dopo l'art. 74-bis della legge provinciale 17 dicembre 1998,  n.
13, e successive modifiche, viene inserito il seguente articolo: 
    «Art.   74-ter   (Edilizia   abitativa   di   utilita'   sociale:
finanziamento della costruzione di edifici). -  1.  E'  agevolata  la
costruzione di edifici da parte di enti pubblici, enti  ecclesiastici
civilmente riconosciuti, fondazioni o  altri  enti  o  organizzazioni
senza scopo di lucro operanti sul territorio provinciale e dotati  di
personalita' giuridica che si  impegnano,  tramite  atto  unilaterale
d'obbligo, a destinare tali edifici ad alloggi in locazione a  canone
calmierato, a case albergo con stanze a prezzo calmierato per persone
con contratto di lavoro o di apprendistato, a studentati con stanze a
prezzo calmierato, a progetti abitativi per giovani, persone anziane,
persone con disabilita', malattie psichiche o dipendenze, ad  alloggi
assegnati in godimento a soci di cooperative  edilizie  a  proprieta'
indivisa, ai sensi della normativa vigente,  purche'  destinati  alle
medesime finalita' sociali e nel rispetto delle condizioni economiche
previste per la locazione a canone  calmierato,  nonche'  a  progetti
abitativi multigenerazionali, di cohousing  o  a  progetti  abitativi
simili,  secondo  le   modalita'   previste   dall'atto   unilaterale
d'obbligo. L'acquisizione del  terreno  e  gli  arredi  sono  esclusi
dall'agevolazione di cui al presente articolo. 
  2. E'  necessario  comprovare  la  piena  proprieta'  dell'immobile
oggetto dell'agevolazione o il diritto di superficie sullo stesso per
un periodo eccedente di almeno venti  anni  la  durata  del  previsto
vincolo, o pari almeno alla durata del vincolo, qualora il diritto di
superficie sia stato concesso da un ente pubblico. 
  3. Gli immobili devono mantenere  la  destinazione  d'uso  prevista
per trenta anni. Il proprietario/La proprietaria stipula un  apposito
atto unilaterale  d'obbligo  con  il  direttore/la  direttrice  della
ripartizione provinciale competente in materia di edilizia abitativa.
Il  relativo  vincolo  e'  annotato  nel  libro  fondiario.   Se   il
proprietario/la proprietaria non adempie alle disposizioni  dell'atto
unilaterale d'obbligo stipulato, l'agevolazione edilizia e' revocata.
La revoca o la rinuncia prima della scadenza del  vincolo  comportano
la restituzione dell'importo dell'agevolazione  concessa,  maggiorato
del 40 per cento. Sull'importo concesso si  calcolano  gli  interessi
legali decorrenti dalla data dell'erogazione. 
  4. La Giunta provinciale stabilisce i criteri  e  le  modalita'  di
accesso all'agevolazione e di erogazione della stessa e  definisce  i
contenuti dell'atto unilaterale d'obbligo e le modalita' di  rinuncia
all'agevolazione.» 
  9. Alla copertura degli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo,
quantificati in 2.500.000,00 euro per l'anno 2025, 5.000.000,00  euro
per l'anno 2026 e 5.000.000,00 euro  per  l'anno  2027,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri  derivanti  da  nuovi
provvedimenti  legislativi»  di  parte   capitale   nell'ambito   del
programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2025-2027.