Art. 9
Modifica del capo 8 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13,
«Acquisizione, assegnazione e finanziamento delle aree destinate
all'edilizia abitativa agevolata»
1. Il comma 2 dell'art. 82 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, e' cosi' sostituito:
«2. Le aree di cui al comma 1, nonche' ulteriori aree ed edifici
che siano stati acquisiti dal comune o che siano di sua proprieta' e
che siano idonei ad un uso di tipo abitativo, possono altresi' essere
destinate alla realizzazione dei progetti di edilizia abitativa di
utilita' sociale di cui agli articoli 74 e 74-ter, anche tramite la
concessione di un diritto di superficie a favore del soggetto
attuatore del progetto. Le aree agevolate gia' di proprieta' dei
comuni alla data di entrata in vigore del presente comma possono
inoltre essere utilizzate per la realizzazione di alloggi a prezzo
calmierato di cui all'art. 40 della legge provinciale 10 luglio 2018,
n. 9, e successive modifiche, nel rispetto delle disposizioni in
materia di contratti pubblici. In tale caso tutti gli acquirenti
privati devono essere in possesso dei requisiti per essere ammessi
alle aree riservate all'edilizia abitativa agevolata e deve essere
garantito che il vantaggio economico derivante dall'agevolazione vada
a beneficio degli acquirenti.»
2. Nella lettera c) del comma 5 dell'art. 82 della legge
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le
parole: «del regolamento di esecuzione» sono sostituite dalle parole:
«dell'art. 47».
3. Il comma 7-ter dell'art. 82 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
„7-ter. Esaurita la graduatoria predisposta per i soggetti di cui
al comma 5, lettera a), il comune competente, in deroga al comma 5,
lettera a), puo' assegnare delle aree destinate all'edilizia
abitativa agevolata in base ad apposita graduatoria anche a
richiedenti, residenti in un altro comune della Provincia. E'
necessario a tal fine l'assenso dei comuni di residenza. Nel
regolamento di cui al comma 4 i comuni, interessati a dare attuazione
alla presente disciplina, prevedono le disposizioni di dettaglio e in
particolare anche le condizioni, i termini e le modalita' per la
presentazione delle domande di assegnazione, la predisposizione e
l'approvazione della graduatoria, nonche' per il rilascio
dell'assenso del comune di residenza.»
4. Il comma 1 dell'art. 86 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
„1. Le aree di edilizia abitativa agevolata sono soggette al
vincolo trentennale di edilizia abitativa agevolata.»
5. Nel comma 5 dell'art. 86 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: «vincolo sociale
decade dopo 20 anni» sono sostituite dalle parole: «vincolo decade
dopo 30 anni».
6. Nel comma 7 dell'art. 86 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: «di un'abitazione
economica» sono sostituite dalle parole: «di cui all'art. 41».
7. Nel primo e nel quarto periodo del comma 9 dell'art. 87 della
legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche,
dopo le parole: «spesa riconosciuta per i lavori» sono inserite le
parole: «, inclusa la somma a disposizione dell'amministrazione».
8. Nel primo periodo del comma 11 dell'art. 87 della legge
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, la
parola: «acquisto» e' sostituita dalla parola: «acquisizione».
9. Nel comma 1 dell'art. 88 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: «il proprio alloggio
popolare» sono sostituite dalle parole: «la propria abitazione avente
le caratteristiche di cui all'art. 41».
10. Dopo il comma 1-bis dell'art. 88 della legge provinciale 17
dicembre 1998, n. 13, e' inserito il seguente comma:
«1 -ter. Il contributo di cui al comma 1 spetta anche agli
acquirenti di alloggi a prezzo calmierato di cui all'art. 40 della
legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, in
occasione della prima vendita, a condizione che siano in possesso dei
requisiti per essere ammessi alle aree riservate all'edilizia
abitativa agevolata e che i costi non siano gia' stati finanziati ai
sensi della presente legge. Il contributo non puo' essere superiore
al 20 per cento del costo di costruzione dell'abitazione.»