Art. 9 
Modifica del capo 8 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n.  13,
  «Acquisizione, assegnazione e finanziamento  delle  aree  destinate
  all'edilizia abitativa agevolata» 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 82  della  legge  provinciale  17  dicembre
1998, n. 13, e' cosi' sostituito: 
    «2. Le aree di cui al comma 1, nonche' ulteriori aree ed  edifici
che siano stati acquisiti dal comune o che siano di sua proprieta'  e
che siano idonei ad un uso di tipo abitativo, possono altresi' essere
destinate alla realizzazione dei progetti di  edilizia  abitativa  di
utilita' sociale di cui agli articoli 74 e 74-ter, anche  tramite  la
concessione di  un  diritto  di  superficie  a  favore  del  soggetto
attuatore del progetto. Le aree  agevolate  gia'  di  proprieta'  dei
comuni alla data di entrata in  vigore  del  presente  comma  possono
inoltre essere utilizzate per la realizzazione di  alloggi  a  prezzo
calmierato di cui all'art. 40 della legge provinciale 10 luglio 2018,
n. 9, e successive modifiche,  nel  rispetto  delle  disposizioni  in
materia di contratti pubblici. In  tale  caso  tutti  gli  acquirenti
privati devono essere in possesso dei requisiti  per  essere  ammessi
alle aree riservate all'edilizia abitativa agevolata  e  deve  essere
garantito che il vantaggio economico derivante dall'agevolazione vada
a beneficio degli acquirenti.» 
  2.  Nella  lettera  c)  del  comma  5  dell'art.  82  della   legge
provinciale 17 dicembre 1998,  n.  13,  e  successive  modifiche,  le
parole: «del regolamento di esecuzione» sono sostituite dalle parole:
«dell'art. 47». 
  3. Il comma 7-ter dell'art. 82 della legge provinciale 17  dicembre
1998, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
    „7-ter. Esaurita la graduatoria predisposta per i soggetti di cui
al comma 5, lettera a), il comune competente, in deroga al  comma  5,
lettera  a),  puo'  assegnare  delle  aree   destinate   all'edilizia
abitativa  agevolata  in  base  ad  apposita  graduatoria   anche   a
richiedenti,  residenti  in  un  altro  comune  della  Provincia.  E'
necessario  a  tal  fine  l'assenso  dei  comuni  di  residenza.  Nel
regolamento di cui al comma 4 i comuni, interessati a dare attuazione
alla presente disciplina, prevedono le disposizioni di dettaglio e in
particolare anche le condizioni, i termini  e  le  modalita'  per  la
presentazione delle domande di  assegnazione,  la  predisposizione  e
l'approvazione   della   graduatoria,   nonche'   per   il   rilascio
dell'assenso del comune di residenza.» 
  4. Il comma 1 dell'art. 86  della  legge  provinciale  17  dicembre
1998, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
    „1. Le aree di edilizia  abitativa  agevolata  sono  soggette  al
vincolo trentennale di edilizia abitativa agevolata.» 
  5. Nel comma 5 dell'art. 86 della  legge  provinciale  17  dicembre
1998, n. 13, e successive  modifiche,  le  parole:  «vincolo  sociale
decade dopo 20 anni» sono sostituite dalle  parole:  «vincolo  decade
dopo 30 anni». 
  6. Nel comma 7 dell'art. 86 della  legge  provinciale  17  dicembre
1998, n. 13, e successive modifiche,  le  parole:  «di  un'abitazione
economica» sono sostituite dalle parole: «di cui all'art. 41». 
  7. Nel primo e nel quarto periodo del comma 9  dell'art.  87  della
legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13,  e  successive  modifiche,
dopo le parole: «spesa riconosciuta per i lavori»  sono  inserite  le
parole: «, inclusa la somma a disposizione dell'amministrazione». 
  8. Nel  primo  periodo  del  comma  11  dell'art.  87  della  legge
provinciale 17 dicembre 1998,  n.  13,  e  successive  modifiche,  la
parola: «acquisto» e' sostituita dalla parola: «acquisizione». 
  9. Nel comma 1 dell'art. 88 della  legge  provinciale  17  dicembre
1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: «il proprio  alloggio
popolare» sono sostituite dalle parole: «la propria abitazione avente
le caratteristiche di cui all'art. 41». 
  10. Dopo il comma 1-bis dell'art. 88  della  legge  provinciale  17
dicembre 1998, n. 13, e' inserito il seguente comma: 
    «1 -ter. Il contributo di  cui  al  comma  1  spetta  anche  agli
acquirenti di alloggi a prezzo calmierato di cui  all'art.  40  della
legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e  successive  modifiche,  in
occasione della prima vendita, a condizione che siano in possesso dei
requisiti  per  essere  ammessi  alle  aree  riservate   all'edilizia
abitativa agevolata e che i costi non siano gia' stati finanziati  ai
sensi della presente legge. Il contributo non puo'  essere  superiore
al 20 per cento del costo di costruzione dell'abitazione.»