Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle amministrazioni e agli
enti del sistema pubblico provinciale.
2. Il sistema pubblico provinciale di cui al comma 1 e' composto
dalla Provincia autonoma di Bolzano, dai suoi enti strumentali, dalle
agenzie provinciali e dagli altri enti pubblici dipendenti dalla
Provincia o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa
propria o delegata della Provincia.