Art. 2 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento si applica alle amministrazioni  e  agli
enti del sistema pubblico provinciale. 
  2. Il sistema pubblico provinciale di cui al comma  1  e'  composto
dalla Provincia autonoma di Bolzano, dai suoi enti strumentali, dalle
agenzie provinciali e dagli  altri  enti  pubblici  dipendenti  dalla
Provincia o il cui ordinamento rientra nella  competenza  legislativa
propria o delegata della Provincia.