Art. 72. Oggetto ed ambito di applicazione 1. Le disposizioni della presente sezione, in armonia con le norme di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e alla legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57 e rispettive integrazioni e modificazioni, disciplinano, in attuazione dell'Art. 30, comma 1, lettera o), della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, la competenza, la responsabilita', la partecipazione al procedimento amministrativo nonche' gli aspetti organizzativi interni connessi allo svolgimento delle conferenze di servizi. 2. Agli effetti della presente disciplina si intende per procedimento amministrativo la serie di atti e/o operazioni tra loro funzionalmente collegati e finalizzati all'emanazione di un provvedimento finale. 3. Non rientrano nella disciplina di cui al comma 1 i procedimenti di rilascio di certificazioni, attestazioni, copie ed estratti di atti e documenti che si concludano contestualmente alla richiesta dell'interessato. 4. Le disposizioni del presente capo si applicano, ove compatibili, anche ai procedimenti amministrativi che si concludano con un'attivita' materiale, anziche' con un atto formale.