Art. 72.
                  Oggetto ed ambito di applicazione
    1.  Le  disposizioni  della  presente  sezione, in armonia con le
norme  di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e alla legge regionale
22 ottobre  1993,  n.  57  e rispettive integrazioni e modificazioni,
disciplinano,  in attuazione dell'Art. 30, comma 1, lettera o), della
legge   regionale   18 febbraio   2002,   n.  6,  la  competenza,  la
responsabilita',  la  partecipazione  al  procedimento amministrativo
nonche'  gli  aspetti organizzativi interni connessi allo svolgimento
delle conferenze di servizi.
    2.   Agli  effetti  della  presente  disciplina  si  intende  per
procedimento  amministrativo la serie di atti e/o operazioni tra loro
funzionalmente   collegati   e   finalizzati   all'emanazione  di  un
provvedimento finale.
    3.   Non   rientrano  nella  disciplina  di  cui  al  comma  1  i
procedimenti  di  rilascio  di certificazioni, attestazioni, copie ed
estratti  di  atti e documenti che si concludano contestualmente alla
richiesta dell'interessato.
    4.   Le   disposizioni   del  presente  capo  si  applicano,  ove
compatibili,  anche  ai procedimenti amministrativi che si concludano
con un'attivita' materiale, anziche' con un atto formale.