Art. 73. Banca dati dei procedimenti 1. Ai sensi dell'Art. 39, comma 2, della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57 e successive integrazioni e modificazioni, e' istituita la banca dati dei procedimenti contenente e informazioni relative alla disciplina di ogni singolo procedimento amministrativo di competenza dell'amministrazione regionale. 2. La banca dati di cui al comma 1 e' gestita da apposita struttura collocata nella direzione regionale «Organizzazione e personale» e affidata ad un responsabile. 3. Le informazioni contenute della banca dati, sono rese pubbliche attraverso la rete informatica locale (intranet).