Art. 73.
                     Banca dati dei procedimenti
    1.  Ai  sensi  dell'Art.  39,  comma  2,  della  legge  regionale
22 ottobre  1993, n. 57 e successive integrazioni e modificazioni, e'
istituita  la  banca  dati dei procedimenti contenente e informazioni
relative  alla disciplina di ogni singolo procedimento amministrativo
di competenza dell'amministrazione regionale.
    2.  La  banca  dati  di  cui  al  comma  1 e' gestita da apposita
struttura  collocata  nella  direzione  regionale  «Organizzazione  e
personale» e affidata ad un responsabile.
    3.   Le  informazioni  contenute  della  banca  dati,  sono  rese
pubbliche attraverso la rete informatica locale (intranet).