Art. 74.
                     Contenuto della banca dati
    1. Per ogni procedimento censito nella banca dati di cui all'Art.
73 deve essere necessariamente indicato:
      a) la struttura organizzativa competente;
      b) il   nominativo  del  responsabile  del  procedimento  e  il
recapito telefonico del suo ufficio;
      c) i   riferimenti   normativi  contenenti  la  disciplina  del
procedimento;
      d) la  descrizione  delle  fasi  procedurali  da rispettare e i
relativi termini;
      e) il termine di conclusione;
      f) le  forme  per  la  comunicazione,  la  notificazione  e  la
pubblicazione degli atti e dei provvedimenti.
    2.  I responsabili dei procedimenti ed i dirigenti delle relative
strutture  organizzative competenti per materia sono tenuti a fornire
al  responsabile  della  banca dati di cui all'Art. 75 i contenuti di
cui  al comma 1 entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore
della norma regolamentare che ha disciplinato il procedimento.