Art. 74. Contenuto della banca dati 1. Per ogni procedimento censito nella banca dati di cui all'Art. 73 deve essere necessariamente indicato: a) la struttura organizzativa competente; b) il nominativo del responsabile del procedimento e il recapito telefonico del suo ufficio; c) i riferimenti normativi contenenti la disciplina del procedimento; d) la descrizione delle fasi procedurali da rispettare e i relativi termini; e) il termine di conclusione; f) le forme per la comunicazione, la notificazione e la pubblicazione degli atti e dei provvedimenti. 2. I responsabili dei procedimenti ed i dirigenti delle relative strutture organizzative competenti per materia sono tenuti a fornire al responsabile della banca dati di cui all'Art. 75 i contenuti di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della norma regolamentare che ha disciplinato il procedimento.