Art. 75. Responsabile della banca dati 1. Il responsabile della banca dati cura la sua tenuta provvedendo all'implementazione dei dati e al loro costante aggiornamento, attivandosi presso le strutture per il recepimento delle informazioni inerenti i procedimenti di rispettiva competenza. 2. In particolare, il responsabile, nella fase di prima attivazione della banca dati, assume tutte le iniziative necessarie presso ogni struttura organizzativa della giunta affinche' vengano adottati i regolamenti di cui all'Art. 39, comma 1, della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57, e successive integrazioni e modificazioni, entro il termine ivi stabilito.