Art. 75.
                    Responsabile della banca dati
    1.   Il   responsabile  della  banca  dati  cura  la  sua  tenuta
provvedendo   all'implementazione   dei   dati  e  al  loro  costante
aggiornamento,  attivandosi  presso  le  strutture per il recepimento
delle informazioni inerenti i procedimenti di rispettiva competenza.
    2.   In   particolare,  il  responsabile,  nella  fase  di  prima
attivazione  della  banca dati, assume tutte le iniziative necessarie
presso  ogni  struttura  organizzativa della giunta affinche' vengano
adottati  i  regolamenti  di  cui  all'Art.  39, comma 1, della legge
regionale  22 ottobre  1993,  n.  57,  e  successive  integrazioni  e
modificazioni, entro il termine ivi stabilito.