Art. 77.
             Funzioni del responsabile del procedimento
    1.  Il  responsabile  cura  la  fase  istruttoria  e  ogni  altro
adempimento  inerente  il  procedimento  con sollecitudine al fine di
assicurare   la  conclusione  del  procedimento  stesso  nei  termini
stabiliti  e  nel rispetto delle procedure previste dalle leggi e dai
regolamenti.
    Non  puo'  aggravare il procedimento con adempimenti non previsti
da  leggi  e regolamenti se non per straordinarie e motivate esigenze
emerse nel corso dell'istruttoria.
    2. Il responsabile, in particolare:
      a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilita',
i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano rilevanti per
l'adozione dell'atto;
      b) accerta  d'ufficio  i  fatti  disponendo il compimento degli
atti  necessari  ad  acquisire ogni elemento utile per l'adozione del
provvedimento.  A  tal  fine richiede il rilascio di dichiarazioni ed
informazioni  e l'esibizione di documenti anche ad altre strutture ed
amministrazioni,   invita   gli   interessati  alla  rettifica  delle
dichiarazioni   o  istanze  erronee  o  incomplete  e  puo'  esperire
accertamenti tecnici ed ispezioni;
      c) propone,  o  avendone  la competenza, dispone lo svolgimento
dell'istruttoria pubblica di cui all'Art. 84;
      d) propone  l'indizione,  o  avendone  la competenza, indice la
conferenza  di  servizi  di  cui  all'Art.  17  della legge regionale
22 ottobre 1993, n. 57, e successive integrazioni e modificazioni;
      e) cura  le  comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni
previste  da  leggi  e  da  regolamenti, provvedendo, in particolare,
quando   richiesto,   ad  informare  l'interessato  sullo  stato  del
procedimento;
      f) provvede  a tutti i compiti in materia di autocertificazione
e  accertamenti  d'ufficio  nel rispetto delle disposizioni di cui al
decreto  del  presidente  della Repubblica 2 dicembre 2000, n. 445, e
successive integrazioni e modificazioni;
      g) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale,
ovvero  trasmette  gli  atti  e  la  proposta  del  provvedimento  al
dirigente o all'organo competente per l'adozione.
    3.  Nei  procedimenti  ad  istanza di parte il responsabile segue
l'ordine   cronologico   di   presentazione   delle  domande,  tranne
eccezionali  casi  di urgenza documentati dall'interessato oppure per
motivate ragioni inerenti all'organizzazione dell'ufficio prospettate
dal dirigente.
    4.   Il   responsabile   risponde   della   regolarita'  e  della
tempestivita'  dello  svolgimento  del procedimento, sotto il profilo
penale,  civile, amministrativo, contabile e disciplinare, secondo la
normativa vigente.