Art. 78.
      Comunicazione agli interessati e provvedimenti cautelari
    1. Il responsabile, entro tre giorni dall'avvio del procedimento,
provvede  a darne comunicazione, con le modalita' di cui all'Art. 79,
ai  soggetti  nei  confronti  dei  quali  il  provvedimento finale e'
destinato  a  produrre  effetti  diretti  a  quelli che per specifica
disposizione  di  legge  vi  devono intervenire e agli altri soggetti
individuati  o  facilmente individuabili allo stato degli atti cui il
provvedimento possa essere di pregiudizio.
    2.  Qualora  sussistano fondate ragioni di impedimento, derivanti
da   particolari   esigenze   di   celerita'   del  procedimento,  il
responsabile  puo'  prescindere dalla comunicazione di cui al comma 1
riportandone le motivazioni nella proposta dell'atto finale.
    3. Il responsabile puo', altresi', nel caso ricorrano particolari
esigenze   di   necessita'   ed  urgenza,  promuovere  l'adozione  di
provvedimenti  cautelari,  prima  di dare corso alle comunicazioni di
cui al comma 1.