Art. 78. Comunicazione agli interessati e provvedimenti cautelari 1. Il responsabile, entro tre giorni dall'avvio del procedimento, provvede a darne comunicazione, con le modalita' di cui all'Art. 79, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti a quelli che per specifica disposizione di legge vi devono intervenire e agli altri soggetti individuati o facilmente individuabili allo stato degli atti cui il provvedimento possa essere di pregiudizio. 2. Qualora sussistano fondate ragioni di impedimento, derivanti da particolari esigenze di celerita' del procedimento, il responsabile puo' prescindere dalla comunicazione di cui al comma 1 riportandone le motivazioni nella proposta dell'atto finale. 3. Il responsabile puo', altresi', nel caso ricorrano particolari esigenze di necessita' ed urgenza, promuovere l'adozione di provvedimenti cautelari, prima di dare corso alle comunicazioni di cui al comma 1.