Art. 79.
                    Modalita' delle comunicazioni
    1.   La   comunicazione   di   cui   all'Art.  78  e'  effettuata
personalmente  al  destinatario mediante mezzo idoneo ad attestare la
provenienza, il ricevimento e la relativa data.
    2. Nella comunicazione devono essere indicati:
      a) la struttura competente del procedimento;
      b) l'oggetto del provvedimento finale;
      c) il  nominativo del responsabile del procedimento e il numero
telefonico del suo ufficio;
      d) la  struttura  organizzativa  presso  la  quale e' possibile
prendere visione degli atti e l'orario di accesso;
      e) il  termine  di  conclusione del procedimento nonche' quello
per l'esercizio della facolta' di intervento di cui all'Art. 81.
    3.  Qualora l'oggetto del procedimento sia di rilevante interesse
pubblico,  ovvero,  qualora  per  l'elevato numero dei destinatari la
comunicazione  personale  non sia possibile o risulti particolarmente
gravosa,  il  responsabile del procedimento provvede a rendere noti i
contenuti  di  cui  al  comma 2 mediante pubblicazione nel Bollettino
ufficiale  della  Regione Lazio o altre forme di pubblicita' di volta
in volta stabilite dal responsabile stesso.
    4.   Il   responsabile   provvede   a  dare  comunicazione  delle
integrazioni  e  variazioni  dei  contenuti  di cui al comma 2 con le
stesse modalita' usate per la precedente comunicazione.