Art. 79. Modalita' delle comunicazioni 1. La comunicazione di cui all'Art. 78 e' effettuata personalmente al destinatario mediante mezzo idoneo ad attestare la provenienza, il ricevimento e la relativa data. 2. Nella comunicazione devono essere indicati: a) la struttura competente del procedimento; b) l'oggetto del provvedimento finale; c) il nominativo del responsabile del procedimento e il numero telefonico del suo ufficio; d) la struttura organizzativa presso la quale e' possibile prendere visione degli atti e l'orario di accesso; e) il termine di conclusione del procedimento nonche' quello per l'esercizio della facolta' di intervento di cui all'Art. 81. 3. Qualora l'oggetto del procedimento sia di rilevante interesse pubblico, ovvero, qualora per l'elevato numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, il responsabile del procedimento provvede a rendere noti i contenuti di cui al comma 2 mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio o altre forme di pubblicita' di volta in volta stabilite dal responsabile stesso. 4. Il responsabile provvede a dare comunicazione delle integrazioni e variazioni dei contenuti di cui al comma 2 con le stesse modalita' usate per la precedente comunicazione.