Art. 81. Intervento nel procedimento 1. I soggetti nei cui confronti e' effettuata la comunicazione di cui all'Art. 78, nonche' i portatori di interessi pubblici e privati, nonche' i portatori di interessi collettivi o diffusi costituiti in associazioni o comitati, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facolta' di intervenire nel procedimento, mediante istanza motivata da presentarsi entro il termine indicato nella comunicazione e, comunque, non oltre dieci giorni prima della scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento. 2. La partecipazione e' consentita anche al solo fine di presentare all'amministrazione osservazioni utili per una migliore valutazione degli interessi coinvolti.