Art. 81.
                     Intervento nel procedimento
    1. I soggetti nei cui confronti e' effettuata la comunicazione di
cui all'Art. 78, nonche' i portatori di interessi pubblici e privati,
nonche'  i  portatori di interessi collettivi o diffusi costituiti in
associazioni  o  comitati, ai quali possa derivare un pregiudizio dal
provvedimento,   hanno  facolta'  di  intervenire  nel  procedimento,
mediante  istanza  motivata  da presentarsi entro il termine indicato
nella  comunicazione  e, comunque, non oltre dieci giorni prima della
scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento.
    2.  La  partecipazione  e'  consentita  anche  al  solo  fine  di
presentare  all'amministrazione  osservazioni  utili per una migliore
valutazione degli interessi coinvolti.