Art. 82.
                       Modalita' di intervento
    1. I soggetti intervenuti nel procedimento hanno diritto:
      a) di  prendere  visione degli atti del procedimento, salvo gli
obblighi di riservatezza disposti da leggi o regolamenti regionali;
      b) di   assistere   personalmente   o   mediante   un   proprio
rappresentante  alle ispezioni e agli accertamenti volti a verificare
fatti rilevanti ai fini della decisione;
      c) di  presentare, non oltre cinque giorni prima della scadenza
del termine per la conclusione dell'istruttoria, qualora tale termine
sia  stato  comunicato,  documenti,  memorie, proposte ed opposizioni
scritte che il responsabile del procedimento ha l'obbligo di valutare
ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento;
      d) di chiedere di essere ascoltati dall'autorita' competente su
fatti rilevanti ai fini della decisione.
    2.  L'esercizio  delle  predette  facolta'  non deve ritardare la
conclusione  della  fase  istruttoria; a tal fine il responsabile del
procedimento  informa  i  soggetti  intervenuti delle modalita' e dei
tempi  per  il  loro esercizio, in modo da assicurare in ogni caso il
rispetto del termine di conclusione del procedimento.