Art. 82. Modalita' di intervento 1. I soggetti intervenuti nel procedimento hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo gli obblighi di riservatezza disposti da leggi o regolamenti regionali; b) di assistere personalmente o mediante un proprio rappresentante alle ispezioni e agli accertamenti volti a verificare fatti rilevanti ai fini della decisione; c) di presentare, non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine per la conclusione dell'istruttoria, qualora tale termine sia stato comunicato, documenti, memorie, proposte ed opposizioni scritte che il responsabile del procedimento ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento; d) di chiedere di essere ascoltati dall'autorita' competente su fatti rilevanti ai fini della decisione. 2. L'esercizio delle predette facolta' non deve ritardare la conclusione della fase istruttoria; a tal fine il responsabile del procedimento informa i soggetti intervenuti delle modalita' e dei tempi per il loro esercizio, in modo da assicurare in ogni caso il rispetto del termine di conclusione del procedimento.