Art. 83. Accordi con gli interessati 1. Ove sussistono ragioni di interesse pubblico e, in ogni caso, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, il responsabile del procedimento, in accoglimento delle osservazioni e delle proposte presentate a norma dell'Art. 82, valuta l'opportunita' di concludere accordi con il destinatario del provvedimento al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento stesso ovvero in sostituzione di questo. 2. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento convoca il destinatario del provvedimento e gli eventuali controinteressati, separatamente o contestualmente; dello svolgimento dell'incontro e' redatto apposito verbale. 3. Gli accordi devono essere stipulati, a pena di nullita', per atto scritto, sottoscritto per l'amministrazione dal soggetto responsabile dell'adozione del provvedimento finale. All'interpretazione di essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili. 4. Gli accordi integralmente sostitutivi del provvedimento sono soggetti ai medesimi controlli previsti per quest'ultimo. 5. L'amministrazione regionale ha facolta' di recedere unilateralmente dagli accordi solo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, salvo l'obbligo di provvedere alla corresponsione di un indennizzo per gli eventuali pregiudizi verificatisi in danno al privato.