Art. 83.
                     Accordi con gli interessati
    1.  Ove sussistono ragioni di interesse pubblico e, in ogni caso,
senza   pregiudizio  dei  diritti  dei  terzi,  il  responsabile  del
procedimento,  in  accoglimento  delle  osservazioni e delle proposte
presentate  a norma dell'Art. 82, valuta l'opportunita' di concludere
accordi  con il destinatario del provvedimento al fine di determinare
il   contenuto  discrezionale  del  provvedimento  stesso  ovvero  in
sostituzione di questo.
    2.  Al  fine  di  favorire la conclusione degli accordi di cui al
comma 1, il responsabile del procedimento convoca il destinatario del
provvedimento  e  gli  eventuali  controinteressati,  separatamente o
contestualmente;  dello svolgimento dell'incontro e' redatto apposito
verbale.
    3.  Gli  accordi devono essere stipulati, a pena di nullita', per
atto   scritto,   sottoscritto  per  l'amministrazione  dal  soggetto
responsabile      dell'adozione     del     provvedimento     finale.
All'interpretazione  di  essi  si  applicano,  ove  non  diversamente
previsto,  i  principi del codice civile in materia di obbligazioni e
contratti, in quanto compatibili.
    4.  Gli  accordi integralmente sostitutivi del provvedimento sono
soggetti ai medesimi controlli previsti per quest'ultimo.
    5.   L'amministrazione   regionale   ha   facolta'   di  recedere
unilateralmente   dagli  accordi  solo  per  sopravvenuti  motivi  di
pubblico interesse, salvo l'obbligo di provvedere alla corresponsione
di  un  indennizzo per gli eventuali pregiudizi verificatisi in danno
al privato.