Art. 84.
                        Istruttoria pubblica
    1.   Qualora   l'oggetto  del  procedimento  sia  di  particolare
complessita'   e   coinvolga  interessi  di  notevole  rilevanza,  il
responsabile  del  procedimento  valuta  l'opportunita'  di ricorrere
all'istruttoria pubblica.
    2.  L'istruttoria  pubblica  si  svolge in apposita riunione alla
quale  possono  partecipare  tutti  i soggetti di cui all'Art. 81 che
abbiano  presentato  apposita  domanda  entro sette giorni dalla data
della  convocazione.  Il  responsabile  puo', in ogni caso, escludere
dalla riunione coloro che ritenga privi di interesse.
    3.  La convocazione della riunione e' effettuata, almeno quindici
giorni    prima,   mediante   avviso   del   dirigente   responsabile
dell'adozione   del  provvedimento  finale  o  del  presidente  della
Regione,  per  i  provvedimenti di competenza della giunta regionale;
l'avviso e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio o
reso  noto  con  altre  forme  di pubblicita' individuate di volta in
volta dal responsabile del procedimento.
    4. Nei giorni precedenti la riunione rimane depositato, presso la
struttura  indicata  nell'avviso  di  convocazione,  il fascicolo del
procedimento  contenente  tutta  la  documentazione acquisita fino ad
allora  nel  corso  dell'istruttoria,  salvo  i documenti considerati
riservati  a  norma  di  legge  e  di  regolamento  o contenenti dati
sensibili  ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento
dei  dati  personali.  Degli  atti  depositati  gli interessati hanno
diritto  di  prendere  visione  o  di  estrarne  copia ai sensi della
disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi.
    5.  Prima  della  riunione o in tale sede, i soggetti interessati
all'istruttoria    pubblica    possono    presentare   esclusivamente
osservazioni o proposte pertinenti all'oggetto del procedimento.
    6.  Dello  svolgimento  della  riunione  viene  redatto  apposito
verbale   a   cura   del   responsabile   del  procedimento.  Qualora
dall'istruttoria  siano scaturiti accordi tra le parti interessate ai
sensi dell'Art. 83, il verbale e' da esse sottoscritto.