Art. 84. Istruttoria pubblica 1. Qualora l'oggetto del procedimento sia di particolare complessita' e coinvolga interessi di notevole rilevanza, il responsabile del procedimento valuta l'opportunita' di ricorrere all'istruttoria pubblica. 2. L'istruttoria pubblica si svolge in apposita riunione alla quale possono partecipare tutti i soggetti di cui all'Art. 81 che abbiano presentato apposita domanda entro sette giorni dalla data della convocazione. Il responsabile puo', in ogni caso, escludere dalla riunione coloro che ritenga privi di interesse. 3. La convocazione della riunione e' effettuata, almeno quindici giorni prima, mediante avviso del dirigente responsabile dell'adozione del provvedimento finale o del presidente della Regione, per i provvedimenti di competenza della giunta regionale; l'avviso e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio o reso noto con altre forme di pubblicita' individuate di volta in volta dal responsabile del procedimento. 4. Nei giorni precedenti la riunione rimane depositato, presso la struttura indicata nell'avviso di convocazione, il fascicolo del procedimento contenente tutta la documentazione acquisita fino ad allora nel corso dell'istruttoria, salvo i documenti considerati riservati a norma di legge e di regolamento o contenenti dati sensibili ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. Degli atti depositati gli interessati hanno diritto di prendere visione o di estrarne copia ai sensi della disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi. 5. Prima della riunione o in tale sede, i soggetti interessati all'istruttoria pubblica possono presentare esclusivamente osservazioni o proposte pertinenti all'oggetto del procedimento. 6. Dello svolgimento della riunione viene redatto apposito verbale a cura del responsabile del procedimento. Qualora dall'istruttoria siano scaturiti accordi tra le parti interessate ai sensi dell'Art. 83, il verbale e' da esse sottoscritto.