Art. 86. Individuazione del rappresentante regionale nelle conferenze di servizi indette da altre amministrazioni 1. Quando l'amministrazione regionale e' convocata a partecipare ad una conferenza di servizi indetta da altra pubblica amministrazione, il rappresentante unico legittimato ad esprimere in tale sede in modo vincolante la volonta' dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza richieste, e' individuato, tra i dirigenti competenti per le materie interessate, con atto di delega del presidente della giunta, qualora la conferenza di servizi sia preordinata alla conclusione di un accordo di programma, ovvero, con determinazione del direttore del dipartimento competente per la materia prevalente, in tutti gli altri casi.