Art. 86.
Individuazione  del  rappresentante  regionale  nelle  conferenze  di
              servizi indette da altre amministrazioni
    1.  Quando l'amministrazione regionale e' convocata a partecipare
ad   una   conferenza   di   servizi   indetta   da   altra  pubblica
amministrazione,  il rappresentante unico legittimato ad esprimere in
tale  sede  in  modo  vincolante  la volonta' dell'amministrazione su
tutte  le  decisioni  di  competenza richieste, e' individuato, tra i
dirigenti  competenti  per le materie interessate, con atto di delega
del  presidente  della  giunta,  qualora la conferenza di servizi sia
preordinata  alla conclusione di un accordo di programma, ovvero, con
determinazione  del  direttore  del  dipartimento  competente  per la
materia prevalente, in tutti gli altri casi.