Art. 87. Conferenza di servizi interni 1. Al fine di acquisire i pareri, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati, da rendere in una conferenza di servizi indetta da altra amministrazione, entro i sette giorni antecedenti alla data della predetta conferenza, e' indetta di regola, una conferenza di servizi interna tra le strutture competenti ad esprimere i relativi atti richiesti. 2. La conferenza di servizi interna qualora sia connessa ad una conferenza di servizi esterna preordinata alla conclusione di un accordo di programma, e' convocata e gestita in tutti i suoi adempimenti tecnico-amministrativi dalla struttura competente in materia di conferenze di servizi collocata presso la direzione regionale «Attivita' della presidenza». Negli altri casi, la convocazione spetta al direttore del dipartimento competente per materia che affida la gestione dei relativi adempimenti ad apposita struttura interna al dipartimento, ovvero, previo accordo, alla predetta struttura della direzione regionale «Attivita' della presidenza». 3. La conferenza di servizi interna puo' essere, inoltre, sempre convocata, dal dirigente responsabile dell'adozione del provvedimento finale in tutti i casi in cui, ai fini della conclusione del relativo procedimento, sia necessario acquisire pareri, nulla osta o altri assensi di competenza di altre strutture regionali.