Art. 87.
                    Conferenza di servizi interni
    1.  Al  fine  di  acquisire  i pareri, i nulla osta o gli atti di
assenso  comunque denominati, da rendere in una conferenza di servizi
indetta  da  altra  amministrazione, entro i sette giorni antecedenti
alla  data  della  predetta  conferenza,  e'  indetta  di regola, una
conferenza   di  servizi  interna  tra  le  strutture  competenti  ad
esprimere i relativi atti richiesti.
    2.  La  conferenza di servizi interna qualora sia connessa ad una
conferenza  di  servizi  esterna  preordinata  alla conclusione di un
accordo  di  programma,  e'  convocata  e  gestita  in  tutti  i suoi
adempimenti  tecnico-amministrativi  dalla  struttura  competente  in
materia  di  conferenze  di  servizi  collocata  presso  la direzione
regionale   «Attivita'   della  presidenza».  Negli  altri  casi,  la
convocazione  spetta  al  direttore  del  dipartimento competente per
materia  che  affida la gestione dei relativi adempimenti ad apposita
struttura  interna  al  dipartimento,  ovvero,  previo  accordo, alla
predetta   struttura   della  direzione  regionale  «Attivita'  della
presidenza».
    3.  La conferenza di servizi interna puo' essere, inoltre, sempre
convocata, dal dirigente responsabile dell'adozione del provvedimento
finale in tutti i casi in cui, ai fini della conclusione del relativo
procedimento,  sia  necessario  acquisire  pareri, nulla osta o altri
assensi di competenza di altre strutture regionali.