Art. 88. Conferenza di servizi rimessa alla decisione della giunta 1. Qualora, ai sensi dell'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, la decisione della conferenza di servizi e' rimessa alla giunta, l'istruttoria del relativo procedimento e' svolta dalla competente struttura della direzione regionale «Attivita' della presidenza».