Art. 88.
      Conferenza di servizi rimessa alla decisione della giunta
    1.  Qualora,  ai  sensi dell'art. 14-quater, comma 3, della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, la decisione della
conferenza  di  servizi  e'  rimessa  alla  giunta, l'istruttoria del
relativo  procedimento  e'  svolta  dalla  competente struttura della
direzione regionale «Attivita' della presidenza».