Art. 89. Casi di non applicazione 1. Le disposizioni contenute negli articoli da 78 a 88 non si applicano all'attivita' dell'amministrazione regionale diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, atti di pianificazione e di programmazione, nonche' per i procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione e la partecipazione da parte di soggetti singoli o associati.