Art. 89.
                       Casi di non applicazione
    1.  Le  disposizioni  contenute  negli articoli da 78 a 88 non si
applicano   all'attivita'   dell'amministrazione   regionale  diretta
all'emanazione  di  atti  normativi, amministrativi generali, atti di
pianificazione  e  di  programmazione,  nonche'  per  i  procedimenti
tributari, per i quali
    restano  ferme le particolari norme che ne regolano la formazione
e la partecipazione da parte di soggetti singoli o associati.