Art. 95.
                        A b r o g a zi o n i
    1. Sono abrogati i seguenti regolamenti:
      a) regolamento  regionale  21  febbraio 1995, n. 1 (regolamento
degli appostamenti);
      b) regolamento  regionale  21  febbraio 1995, n. 2 (regolamento
per   il  rilascio  del  certificato  di  abilitazione  all'esercizio
venatorio);
      c) regolamento  regionale  21  febbraio 1995, n. 3 (regolamento
per gli allevamenti di selvaggina per fini di ripopolamento);
      d) regolamento  regionale  21  febbraio 1995, n. 4 (regolamento
per la cattura degli uccelli da utilizzare a scopo di richiamo);
      e) regolamento  regionale  22 marzo 1995, n. 9 (regolamento per
la  detenzione  e l'allevamento di fauna selvatica a fini ornamentali
ed amatorialie per lutilizzazione dei richiami vivi);
      f) regolamento   regionale  16 agosto  1995,  n.  11  (reg.  21
febbraio  1995,  n. 1, concernente «Regolamento degli appostamenti» e
reg. 22 maggio 1995, n. 9, concernente «Regolamento per la detenzione
e   l'allevamento   della   fauna  selvatica  ai  fini  amatoriali  e
ornamentali e per l'utilizzo dei richiami vivi». Modifiche);
      g) regolamento  regionale  3 maggio  1996, n. 3 (regolamento di
accesso e gestione degli ambiti territoriali di caccia);
      h) regolamento  regionale 15 luglio 1996, n. 4 (regolamento per
la gestione faunistico-venatona degli ungulati);
      i) regolamento  regionale  15 novembre 1996, n. 9 (modifiche al
reg.  21  febbraio  1995, n. 1, «Regolamento degli appostamenti» e al
reg.  27  febbraio  1995,  n.  9,  «Regolamento  per  la detenzione e
l'allevamento  della fauna selvatica ai fini ornamentali e amatoniali
e  per  l'utilizzazione  dei richiami vivi», gia' modificato con reg.
16 agosto 1995, n. 11);
      j) regolamento   regionale  16 ottobre  1997,  n.  7  (reg.  21
febbraio  1995,  n.  4  «Regolamento  per  la caccia degli uccelli da
utilizzare a scopo di richiamo» - modifiche e integrazioni);
      k) regolamento  regionale  26 marzo  1998, n. 1 (utilizzo delle
gabbie  per  la  detenzione  di  uccelli  da  richiamo  per attivita'
venatoria. Modifiche ed integrazioni al reg. n. 9 del 1995);
      l) regolamento.  regionale  8 aprile  1998,  n. 2 (modifiche al
reg. 3 maggio 1996, n. 3 concernente «Ambiti territoriali di caccia -
regolamento  di  accesso e gestione» e dal regolamento 7 giugno 1999,
n. 1);
      m) regolamento  regionale 7 giugno 1999, n. 1 (modifica al reg.
3  maggio  1996,  n.  3  concernente «Ambiti territoriali di caccia -
regolamento di accesso e gestione»);
      n) decreto  del  presidente  della  giunta regionale 1° ottobre
2001,  n.  47/R (reg. 3 maggio 1996, n. 3 di accesso e gestione degli
ambiti territoriali di caccia. Modifica).