Art. 35. Le risorse finanziarie di parte corrente 1. Fatti salvi i finanziamenti provenienti dallo Stato vincolati a specifiche finalita', il sistema integrato degli interventi e servizi sociali e' finanziato dai comuni, con il concorso della Regione e degli utenti, nonche' dal fondo sanitario regionale per le attivita' integrate socio-sanitarie. 2. I comuni, quali titolari delle funzioni amministrative relative alla realizzazione delle attivita' e degli interventi sociali, garantiscono risorse finanziarie che, affiancandosi alle risorse messe a disposizione dallo Stato, dalla Regione e dagli utenti, assicurino il raggiungimento di livelli di assistenza adeguati ai bisogni espressi dal proprio territorio. La giunta regionale, di concerto con i comuni singoli o associati, individua una quota capitaria sociale necessaria per assicurare i livelli essenziali e omogenei delle prestazioni di cui all'Art. 19. 3. I comuni che partecipano alla gestione associata dei servizi sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio le quote di finanziamento stabilite dall'organo associativo competente e ad operare i relativi trasferimenti in termini di cassa alle scadenze previste dagli enti gestori istituzionali. 4. La Regione concorre al finanziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali attraverso proprie specifiche risorse. 5. L'intervento finanziario regionale, con carattere contributivo rispetto all'intervento primario comunale, e' finalizzato a sostenere lo sviluppo ed il consolidamento su tutto il territorio regionale di una rete di servizi sociali qualitativamente omogenei e rispondenti alle effettive esigenze delle comunita' locali. 6. Le risorse annuali regionali di cui al comma 4 sono almeno pari a quelle dell'anno precedente, incrementate del tasso di inflazione programmato. 7. E' istituito il fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali nel quale confluiscono le risorse proprie della Regione di cui al comma 4, le risorse indistinte trasferite dallo Stato, le risorse trasferite dalle province di cui all'Art. 5, comma 4, nonche' le risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. 8. Il fondo regionale di cui al comma 7 e' annualmente ripartito tra i comuni singoli o associati secondo criteri individuati dalla giunta regionale, inforniata la commissione consiliare competente, sulla base delle indicazioni contenute nel piano regionale di cui all'Art. 16; parte dello stesso fondo puo' essere ripartito tra le province per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti svolti dalle stesse a supporto degli enti locali interessati e per il funzionamento dell'ufficio provinciale di pubblica tutela, ai sensi di quanto previsto dall'Art. 5. 9. In coerenza con la funzione programmatoria ed organizzativa attribuita alla Regione, le risorse del fondo di cui al comma 7 sono prioritariamente destinate alla contribuzione finanziaria delle gestioni locali conformi, sul piano progettuale, organizzativo ed operativo, alle indicazioni e agli obiettivi fissati dalla Regione. 10. I criteri per il riparto del fondo regionale sono finalizzati a privilegiare gli enti gestori istituiti entro gli ambiti territoriali ottimali individuati dalla Regione, ai sensi dell'Art. 8, prevedendo anche eventuali disincentivi per la gestione in ambiti territoriali diversi, nonche' i seguenti enti gestori: a) enti che assumono la gestione complessiva degli interventi e servizi sociali di livello essenziale; b) enti che assicurano i livelli essenziali e uniformi delle prestazioni spostando l'attenzione dalla domanda espressa ai bisogni rilevati; c) enti che favoriscono la diversificazione e la personalizzazione degli interventi; d) enti che promuovono la partecipazione effettiva di tutti i soggetti pubblici e privati e delle famiglie nella progettazione e nella realizzazione del sistema; e) enti che assicurano, in via prioritaria, la risposta alle esigenze di persone portatrici di bisogni gravi; f) enti che realizzano la massima integrazione tra sanita' e assistenza, nonche' il coordinamento delle politiche dei servizi sociali con le politiche della casa, dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro; g) enti che garantiscono, attraverso l'attuazione di forme di controllo direzionale e di analisi costante delle attivita' in corso di gestione, la corrispondenza dei risultati effettivamente conseguiti con gli obiettivi prefissati nella fase programmatoria, in termini di efficacia ed efficienza dei servizi e delle prestazioni ed assicurano un impegno finanziario dei comuni adeguato a sostenere le spese necessarie per fornire idonee risposte ai bisogni del territorio.