Art. 35.
              Le risorse finanziarie di parte corrente
    1.  Fatti salvi i finanziamenti provenienti dallo Stato vincolati
a  specifiche  finalita',  il  sistema  integrato  degli interventi e
servizi  sociali  e'  finanziato  dai  comuni,  con il concorso della
Regione  e degli utenti, nonche' dal fondo sanitario regionale per le
attivita' integrate socio-sanitarie.
    2.   I  comuni,  quali  titolari  delle  funzioni  amministrative
relative  alla  realizzazione  delle  attivita'  e  degli  interventi
sociali,  garantiscono  risorse  finanziarie  che, affiancandosi alle
risorse  messe  a  disposizione  dallo  Stato,  dalla Regione e dagli
utenti,   assicurino  il  raggiungimento  di  livelli  di  assistenza
adeguati  ai  bisogni  espressi  dal  proprio  territorio.  La giunta
regionale,  di  concerto  con i comuni singoli o associati, individua
una  quota  capitaria  sociale  necessaria  per  assicurare i livelli
essenziali e omogenei delle prestazioni di cui all'Art. 19.
    3.  I  comuni che partecipano alla gestione associata dei servizi
sono   tenuti   ad   iscrivere  nel  proprio  bilancio  le  quote  di
finanziamento  stabilite  dall'organo  associativo  competente  e  ad
operare  i  relativi  trasferimenti in termini di cassa alle scadenze
previste dagli enti gestori istituzionali.
    4.  La Regione concorre al finanziamento del sistema integrato di
interventi e servizi sociali attraverso proprie specifiche risorse.
    5. L'intervento finanziario regionale, con carattere contributivo
rispetto all'intervento primario comunale, e' finalizzato a sostenere
lo  sviluppo ed il consolidamento su tutto il territorio regionale di
una  rete  di servizi sociali qualitativamente omogenei e rispondenti
alle effettive esigenze delle comunita' locali.
    6.  Le  risorse  annuali  regionali di cui al comma 4 sono almeno
pari  a  quelle  dell'anno  precedente,  incrementate  del  tasso  di
inflazione programmato.
    7.  E'  istituito  il fondo regionale per la gestione del sistema
integrato  degli  interventi e servizi sociali nel quale confluiscono
le  risorse  proprie  della  Regione  di  cui  al comma 4, le risorse
indistinte  trasferite  dallo  Stato,  le  risorse  trasferite  dalle
province  di  cui all'Art. 5, comma 4, nonche' le risorse provenienti
da soggetti pubblici e privati.
    8.  Il fondo regionale di cui al comma 7 e' annualmente ripartito
tra  i  comuni  singoli o associati secondo criteri individuati dalla
giunta  regionale,  inforniata  la commissione consiliare competente,
sulla  base  delle  indicazioni  contenute nel piano regionale di cui
all'Art.  16;  parte  dello stesso fondo puo' essere ripartito tra le
province per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti svolti dalle
stesse   a   supporto   degli   enti  locali  interessati  e  per  il
funzionamento  dell'ufficio  provinciale di pubblica tutela, ai sensi
di quanto previsto dall'Art. 5.
    9.  In  coerenza  con la funzione programmatoria ed organizzativa
attribuita  alla Regione, le risorse del fondo di cui al comma 7 sono
prioritariamente   destinate  alla  contribuzione  finanziaria  delle
gestioni  locali  conformi,  sul  piano progettuale, organizzativo ed
operativo, alle indicazioni e agli obiettivi fissati dalla Regione.
    10. I criteri per il riparto del fondo regionale sono finalizzati
a   privilegiare   gli   enti  gestori  istituiti  entro  gli  ambiti
territoriali  ottimali  individuati dalla Regione, ai sensi dell'Art.
8,  prevedendo anche eventuali disincentivi per la gestione in ambiti
territoriali diversi, nonche' i seguenti enti gestori:
      a) enti che assumono la gestione complessiva degli interventi e
servizi sociali di livello essenziale;
      b)  enti  che  assicurano i livelli essenziali e uniformi delle
prestazioni  spostando l'attenzione dalla domanda espressa ai bisogni
rilevati;
      c)    enti   che   favoriscono   la   diversificazione   e   la
personalizzazione degli interventi;
      d)  enti  che promuovono la partecipazione effettiva di tutti i
soggetti  pubblici  e  privati e delle famiglie nella progettazione e
nella realizzazione del sistema;
      e)  enti  che  assicurano, in via prioritaria, la risposta alle
esigenze di persone portatrici di bisogni gravi;
      f)  enti  che  realizzano la massima integrazione tra sanita' e
assistenza,  nonche'  il  coordinamento  delle  politiche dei servizi
sociali   con   le   politiche  della  casa,  dell'istruzione,  della
formazione professionale e del lavoro;
      g)  enti  che garantiscono, attraverso l'attuazione di forme di
controllo  direzionale e di analisi costante delle attivita' in corso
di   gestione,   la   corrispondenza   dei  risultati  effettivamente
conseguiti con gli obiettivi prefissati nella fase programmatoria, in
termini di efficacia ed efficienza dei servizi e delle prestazioni ed
assicurano  un impegno finanziario dei comuni adeguato a sostenere le
spese   necessarie   per  fornire  idonee  risposte  ai  bisogni  del
territorio.