Art. 36.
                        Controlli di gestione
    1.  Gli enti gestori istituzionali dei servizi sociali al fine di
rilevare  i  dati  relativi  al  rapporto  tra  risorse  impiegate  e
prestazioni   erogate,   adottano  idonei  sistemi  di  controllo  di
gestione.
    2.  La  giunta  regionale individua metodi e strumenti e fornisce
indirizzi per una realizzazione omogenea del controllo di gestione da
parte   degli   enti  gestori  istituzionali,  che  consenta  analisi
comparative   di  efficacia  e  di  efficienza  e  costituisca  fonte
informativa per la programmazione regionale.